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Il trattamento ai fini dell'imposta municipale propria sull'abitazione principale dipende da un insieme di condizioni e regole. In linea generale, il possesso dell'abitazione principale non costituisce presupposto d'imposta. Fanno eccezione le unità abitative che sono accatastate come A/1, A/8 o A/9. Inoltre, nel caso in cui i componenti di un nucleo familiare che abbiano stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo stesso
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Con la modifica operata dal decreto PNRR 2, l'ambito soggettivo della fatturazione elettronica si riflette in automatico sull'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. In seguito, con le novià introdotte dalla legge di Bilancio 2021, con tali operazioni, compiute dal 1° luglio 2022, i soggetti che precedentemente erano esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica, dovranno effettuare l'invio utilizzando le stesse modalità attualmente previste per la fatturazione elettronica
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L'Agenzia delle Entrate, a partire dal 23 maggio 2022, rende disponibile sul proprio sito la dichiarazione precompilata. i contribuenti possono quindi iniziare a controllare i dati presenti nella stessa, con la possibilità di modificare i dati a partire dal 31 maggio 2022. Questo è quanto si legge dalla risposta informale fornita dall'Agenzia al quesito di un contribuente.
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Tra le novità del decreto PNRR 2 pubblicate in Gazzetta Ufficiale c'è l'obbligo della fattura elettronica dal 1° luglio 2022 per i forfettari, l'anticipo di sei mesi delle sanzioni per esercenti e professionisti che non accettano i pagamenti POS, il rinvio dal 16 maggio al 15 luglio dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e nuove semplificazioni per gli investimenti nelle Zone economiche speciali del Sud
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Per quanto riguarda l'IVA, l'Agenzia delle Entrate ha assimilato il cambio delle valute virtuali in valute fiat alla pari di operazioni esenti; per quanto riguarda l'IRPEF, invece, ha assimilato il trading di valute virtuali a quello delle valute estere, perciò, i redditi derivanti esclusivamente ai fini speculativi, sono assoggettati all'imposta sostitutiva del 26%, ma solo se contestualmente siano realizzati mediante cessione a titolo oneroso di valute estere