Art. 1 - Abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
1. Gli articoli 48, 49 a 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono abrogati.
2. I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.
Fonte: Gazzetta Ufficiale del 17.03.2017