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I voucher potrebbero essere sostituiti da PrestO nelle attività di impresa e nelle attività professionali per la remunerazione di “prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità” che non possono eccedere i limiti di importo stabiliti.

Per i privati, invece, si prevede il Libretto Famiglia acquistabile presso l’INPS o presso le Poste per retribuire piccoli lavori domestici, prestazioni di assistenza domiciliare o di insegnamento privato supplementare. E’ quanto stabilisce l’emendamento al disegno di legge di conversione della Manovra correttiva 2017, depositato in Commissione Bilancio alla Camera. Prevista per oggi, 29 maggio, la discussione in Aula.
PrestO, acronimo di "Prestazione Occasionale", è il nome con cui l’emendamento al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, cd. Manovra correttiva 2017, depositato in Commissione Bilancio alla Camera, identifica il nuovo strumento destinato a sostituire i voucher nelle attività di impresa e professionali per la remunerazione di “prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità” che non possono eccedere i limiti di importo stabiliti. Per i privati si prevede, invece, il Libretto Famiglia.

Libretto Famiglia per i privati
Il Libretto Famiglia è acquistabile presso l’INPS o presso le Poste e destinato a retribuire
1) piccoli lavori domestici, inclusi giardinaggio, pulizia o manutenzione;
2) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
3) insegnamento privato supplementare.
Per le famiglie la prestazione sarà retribuita con buoni orari dal valore di 12 euro, a cui si andrebbero a sottrarre i contributi a carico del lavoratore (1,65 all’INPS, 0,25 per l’assicurazione contro gli infortuni). Entro il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione, il capo-famiglia deve comunicare, tramite l’apposita piattaforma istituita presso l’INPS, i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, "nonché ogni altra informazione necessaria ai fine della gestione del rapporto".

PrestO per le imprese
Per le imprese verrebbe, invece, istituita una forma contrattuale semplificata, in sigla PrestO, gestita anch’essa tramite una piattaforma telematica curata dall’INPS.
Possono accedere le imprese che non occupano più di 5 dipendenti a tempo indeterminato con tetto massimo complessivo - per il datore di lavoro - di 5.000 euro annui, tetto elevabile a 6.250 euro, se la prestazione è resa da pensionati, giovani con meno di 25 anni purché iscritti a scuola o università, disoccupati, percettori di reddito di inclusione o di altri sussidi di sostegno. Il contratto non può essere utilizzato in edilizia.
Ogni ora di lavoro deve essere retribuita con un importo minimo di 9 euro, salvo che in agricoltura ove peraltro operano diverse limitazioni.
Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla gestione separata INPS, nella misura del 33 per cento del compenso e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella misura del 3,5 per cento del compenso.
PrestO potrà essere usato anche dalle amministrazioni pubbliche, nell'ambito di progetti speciali per soggetti deboli, per lo svolgimento di lavori di emergenza o di solidarietà, per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali.
Le aziende, anche tramite gli intermediari di cui alla legge n. 12/79, devono trasmettere, attraverso la piattaforma INPS o tramite contact center, almeno 1 ora prima dell'inizio della prestazione una dichiarazione con i dati anagrafici e identificativi del lavoratore, il luogo di svolgimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, la data e l'ora di inizio e termine della prestazione, il compenso pattuito, "in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative" nell'arco della giornata. Terminata la procedura, l'azienda riceve notifica tramite sms o mail.
In caso di superamento del tetto di reddito pari a 2.500 euro per ciascun lavoratore o comunque di durata della prestazione superiore a 280 ore in un anno, il rapporto si trasforma in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Confermata anche la sanzione per la violazione degli obblighi di comunicazione, da 500 euro a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera in cui si accerta la violazione.
Per il lavoratore è fissato il tetto di 2.500 euro annui con lo stesso datore di lavoro e non deve avere in corso o cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione con quel datore.
L’importo non è soggetto a tassazione e non inficia lo stato di disoccupazione. Nei confronti del lavoratore deve essere rispettato il diritto alle pause e ai riposi, giornaliero e settimanale. Ovviamente non si parla di altri istituti, quali ferie, malattia e maternità perché comunque non si tratta di un contratto di lavoro subordinato, ma di una misura che dovrebbe essere utilizzata per esigenze marginali nell’organizzazione del lavoro caratterizzate, appunto, dall’occasionalità.
Verso il via libera della Camera
Prevista per oggi, 29 maggio, in Aula alla Camera la discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione della Manovra correttiva che, se licenziata dalla Camera, passerà all’esame del Senato e non è detto, quindi, che la proposta rimanga invariata.

Testo dell’emendamento
ART. 54-bis. (Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale).
1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
2. Il prestatore ha diritto all’assicurazione contro l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, trova applicazione l’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:
a) le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10;
b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l’acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13.
7. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
a) nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
d) per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
c) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.
9. Per l’accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all’interno di un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’INPS, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamenti elettronici. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della prerogativa di compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell’accesso al Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9, ovvero presso gli uffici postali un libretto nominativo prefinanziato, denominato « Libretto Famiglia », per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell’ambito di:
a) piccoli lavori domestici, inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
c) insegnamento privato supplementare.
Mediante il Libretto Famiglia, è erogato, secondo le modalità di cui al presente articolo, il contributo, di cui all’articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; l’importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali,
12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, l’utilizzatore, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
13. Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera b), e 7, acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 14 e seguenti. 14. È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:
a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
c) da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore miniere, cave e torbiere;
d) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi. 15. Ai fini dell’attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L’1 per cento degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
16. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, fatto salvo che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.
17. Almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, l’utilizzatore è tenuto a trasmettere, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, una dichiarazione contenente, fra l’altro, le seguenti informazioni:
a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
b) il luogo di svolgimento della prestazione;
c) l’oggetto della prestazione;
d) la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni;
e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all’INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l’INPS provvede al pagamento delle prestazioni ed all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel termine di cui al comma 19.
19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell’ambito del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l’INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull’anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del contro corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici di Poste Italiane. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 6, l’INPS provvede altresì all’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all’INAIL, al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.
20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso dalla pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16. In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500, per ogni prestazione lavorativa giornaliera in cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette al Parlamento una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.

Fonte: IPSOA
http://www.ipsoa.it