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L’entrata a regime della riforma degli ammortizzatori sociali comporta la diminuzione dei contributi per il settore edile e per le imprese che rientrano nel campo di intervento della mobilità.

Nel 2017, infatti, è stata abolita la normativa sulla mobilità e sulla disoccupazione speciale del settore edile con l’abrogazione della relativa contribuzione di finanziamento. Le imprese non sono più tenute al versamento del contributo di ingresso alla mobilità per i licenziamenti collettivi; tale versamento però va effettuato nella nuova forma della maggiorazione del ticket di licenziamento: come si calcola?

La riforma degli ammortizzatori sociali avviata nel 2012 dalla legge 92/2012 e giunta a compimento con l’emanazione del D.Lgs. 148/2015, attuativo del Jobs Act, ha portato con sé anche la revisione del sistema di finanziamento degli strumenti di sostegno al reddito. Un primo importante intervento si è avuto alla fine del 2015 con la rimodulazione delle aliquote contributive per la Cassa integrazione, il secondo intervento si è avuto con la costituzione dei Fondi di solidarietà bilaterali e lo scorso anno con l’introduzione dell’obbligo di finanziamento del Fondo di integrazione salariale per le aziende non rientranti nel campo di intervento della CIG/CIGS o dei Fondi di settore.
Il percorso si conclude nel 2017 con l’abolizione della normativa sulla mobilità e sulla disoccupazione speciale del settore edile che comporta anche l’abrogazione della contribuzione di finanziamento.

Contributo di mobilità e di disoccupazione speciale edile
Il percorso delineato dalla legge 92/2012 aveva previsto il progressivo ampliamento del campo di intervento della NASpI (allora denominata ASPI) contestualmente alla graduale riduzione del trattamento di mobilità.
Con il 2017 la riforma arriva a compimento e dal 1° gennaio 2017 l’unica prestazione erogata ai lavoratori che perdono il lavoro è la NASpI che ha assorbito le diverse prestazioni previste in passato. In particolare, dal 1° gennaio 2017 cessano di essere erogate l’indennità di mobilità e la disoccupazione speciale edile. Abrogazione che fa venire meno l’obbligo di versamento della contribuzione di finanziamento.
Dal 1.1.2017 non sono più dovuti:
- il contributo ordinario di mobilità, pari allo 0.30% della retribuzione imponibile previsto dall’art. 16, comma 2, lett. a), della legge n. 223/91;
- il contributo d’ingresso alla mobilità, previsto dall’art. 5, comma 4, della legge n. 223/91, dovuto dalle imprese rientranti nel campo di intervento della mobilità nei casi di licenziamenti collettivi soggetti al rispetto delle prescrizioni contenute negli art. 4 e 24 della legge 223/91;
- il contributo aggiuntivo per il trattamento speciale DS per l’edilizia, pari allo 0.80% della retribuzione imponibile, previsto dall’art. 15 legge n. 427/75. Il contributo era dovuto dalle imprese inquadrate con CSC 1.13.XX e 4.13.XX, escluse le imprese dell’impiantistica caratterizzate dai codici di autorizzazione 3N o 3P.

Dal 1° gennaio 2017 non sono più tenute al versamento del contributo per il finanziamento dell’indennità di mobilità:
· Imprese industriali, anche lapidee, con più di 15 dipendenti nel semestre precedente;
· Imprese artigiane dell’indotto con più di 15 dipendenti nel semestre precedente;
· Imprese commerciali con oltre 50 dipendenti in media nel semestre precedente (CSC dal 7.01.XX; 7.02.XX e 7.03.XX accompagnati dal codice di autorizzazione 3X);
· Agenzie di viaggio e turismo (CSC dal 7.04.01 con Ca 3X) con oltre 50 dipendenti in media nel semestre precedente;
· Imprese della logistica con oltre 50 dipendenti in media nel semestre precedente (CSC 7.04.01 con Ca 3X e 3B);
· Imprese di vigilanza, anche se costituite in forma di cooperative DPR 602/1970, con più di 15 dipendenti in media nel semestre precedente (CSC 7.07.08 con Ca 5J);
· Imprese di mensa e ristorazione in imprese soggette alla CIGS con più di 15 dipendenti nel semestre precedente, limitatamente ai dipendenti addetti all’appalto presso l’impresa rientrante nella disciplina;
· Cooperative agricole e zootecniche legge 240/84 con più di 15 dipendenti nel semestre precedente;
· Settori ausiliari delle Ferrovie dello Stato per il personale in esubero con più di 15 dipendenti nel semestre precedente;
· Vettori aerei e società da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie, a prescindere dal numero dei dipendenti (codice di autorizzazione “2X”);
· Società derivate da un vettore aereo, costituite per lo svolgimento di attività ausiliarie del trasporto aereo, a prescindere dal numero dei dipendenti (codice di autorizzazione “2X”);
· Imprese del sistema aeroportuale (codice di autorizzazione “0M”).
Le medesime imprese non sono più tenute al versamento del contributo di ingresso alla mobilità per i licenziamenti collettivi (art. 4 e 24 legge 223/91) effettuati dal 1° gennaio 2017.
Il contributo di ingresso alla mobilità è però ancora dovuto per i licenziamenti effettuati entro il 30 dicembre 2016, pertanto, coloro che hanno scelto di versare il contributo in 30 rate mensili saranno tenute a versare le rate fino alla naturale scadenza (fino al mese di giugno 2019 per le procedure di mobilità concluse a dicembre 2016.
Ticket di ingresso al licenziamento

Il contributo legato ai licenziamenti collettivi (ticket di ingresso alla mobilità) tuttavia non va completamente in pensione in quanto, dal 1° gennaio 2017, risorge nella nuova forma della maggiorazione del ticket di licenziamento.
Il ticket di licenziamento è dovuto nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato per una delle causali che possono dare diritto alla NASpI; è pari al 41% del massimale NASpI per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale posseduta dal lavoratore negli ultimi 3 anni.
A decorrere dal 1° gennaio 2017 il contributo è moltiplicato per 3 nei casi di licenziamento collettivo che non abbia formato oggetto di accordo sindacale (art. 2, comma 35, legge 92/2012).
Non essendo aumentato il massimale CIG, per il 2017 sono confermati i medesimi importi del 2016. Nella tabella che segue è riportato un esempio di calcolo del contributo da versare, sia in caso di licenziamento individuale che in quelli collettivi, in relazione alle mensilità di anzianità del lavoratore.

Il ticket di licenziamento si applica anche agli apprendisti professionalizzanti nei casi diversi da dimissioni, compreso il recesso alla fine del periodo di apprendistato. Fino al 31.12.2017, non si applica per gli apprendisti assunti per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di alta formazione e ricerca (art. 1 co. 240 legge 11.12.2016, n. 232).
L’art. 1 comma 164 della legge di Bilancio per il 2017 (legge 11 di cembre 2016, n. 232) ha reso strutturale l’esonero dal versamento del contributo di licenziamento anche in caso di:
· licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, seguiti da assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali dei Contratti collettivi che garantiscano la continuità occupazionale;
· interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Soci lavoratori delle coop DPR 602/1970
Dal 1° gennaio 2017 si ha l’ultimo aumento del contributo ASpI per i soci lavoratori delle cooperative in oggetto interessati dallo scaglionamento del contributo ASPI che per loro è diventato dovuto dal 1.1.2013.
L’aumento è pari allo 0,27 sul contributo base e allo 0,06 sul contributo addizionale, allineando l’aliquota a quella dovuta per la generalità dei lavoratori (1,31% più lo 0,30% di contributo addizionale).
Lo scaglionamento era dovuto all’estensione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dell’obbligo di versamento del contributo ASpI per i lavoratori soci delle cooperative che abbiano stabilito con l’organismo un rapporto di lavoro subordinato. Per attenuare l’impatto dell’aumento dei contributi, il comma 27 dell’art. 2 della legge 92/2012, aveva previsto che con l’estensione del contributo ASpI, si applicassero contestualmente le riduzioni contributive previste dall’art. 120 della legge 388/2000 (0,80%) e dell’art. 1, comma 361, della legge 266/2005 (1%), anche su tale contribuzione. Qualora le riduzioni contributive risultavano già applicate, era previsto che il contributo ASpI da versare si allineasse gradualmente alla misura prevista (1,31% + 0,30% ) con incrementi annui scaglionati in un quinquennio che si è concluso il 31 dicembre 2016.

Fonte: IPSOA
http://www.ipsoa.it