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La legge di Bilancio per il 2018 riconosce alle imprese che assumono giovani fino a 35 anni una decontribuzione al 50% e conferma le agevolazioni contributive in caso di assunzione di studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro e per il Sud.

Il nuovo anno prenderà il via tra nuovi e vecchi incentivi per l’occupazione. La legge di Bilancio per il 2018 riconosce alle imprese che assumono giovani fino a 35 anni una decontribuzione al 50% e conferma le agevolazioni contributive in caso di assunzione di studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro e per il Sud. Continuano poi ad essere fruibili nel 2018 anche altri sgravi contributivi già operativi nel 2017: quali sono? E quali i requisiti necessari per il diritto alla fruizione?

Si sviluppa l'impegno del legislatore alla promozione dell'occupazione dei giovani, con un ampliamento della fascia di età di riferimento, che viene estesa fino a 35 anni. Obiettivo dichiarato è dunque la riduzione del tasso di disoccupazione giovanile, dell'arco temporale intercorrente tra la fine del percorso di studi o formazione e l'inizio dell'attività di lavoro dipendente. In parallelo sono proseguono ormai in forma strutturale una serie di agevolazioni legate all'assunzione di donne e ultracinquantenni.
Nuovo impulso anche al bonus occupazione Sud. Un quadro variegato nell'ambito del quale il datore di lavoro deve saper valutare e comparare le misure previste, a volte in parte coincidenti.

Nuovi sgravi 2018

Sgravi contributivi under35
Il disegno di legge di Bilancio 2018 prevede uno sgravio contributivo nella misura del 50%, fino a 3.250 euro, per i datori di lavoro privati che assumono lavoratori con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, che abbiano un’età inferiore ai 35 anni (dal 2019 tale limite scende a 30 anni). L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. L’agevolazione spetta per le assunzioni con:
- contratto a tempo indeterminato;
- trasformazioni di rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato;
- prosecuzione di contratti di apprendistato professionalizzante a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data di inizio.
E' prevista la portabilità dello sgravio, nel senso che se il contratto si interrompe prima che siano stati fruiti tutti i 36 mesi con decontribuzione al 50% , le mensilità residue possono essere utilizzate anche da un altro datore di lavoro che assuma nuovamente lo stesso lavoratore. In questo caso non è nemmeno più richiesto il requisito anagrafico.

Ricollocazione lavoratori di aziende in crisi
La legge di Bilancio 2018 prevede la possibilità di anticipare le misure di politica attiva per il lavoro al periodo coperto dall’intervento di CIGS, attraverso l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione, nei limiti ed alle condizioni correlati ai programmi di riorganizzazione o di crisi.
Il lavoratore, posto in carico al servizio all’ANPAL, che accetta l’offerta di un contratto di lavoro con altro datore che non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore in essere, beneficia:
- dell’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
- di un contributo mensile pari al 50% per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.
Al datore di lavoro che assume il percettore dell’assegno di ricollocazione per CIGS è riconosciuto l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua per una durata di:
a) 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
b) 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi.

Sgravi anni precedenti che restano in vigore nel 2018

Incentivi alternanza scuola lavoro
L’agevolazione si applica in caso di assunzione, da parte dei datori di lavoro del settore privato, di studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro presso il medesimo datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato o in apprendistato fino al 31 dicembre 2018.
Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico e agli operai del settore agricolo.
Lo sgravio contributivo consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua, per un periodo massimo di trentasei mesi.
Le assunzioni sono agevolabili qualora effettuate entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, per l’assunzione di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro: attività di alternanza scuola-lavoro pari, alternativamente, almeno al:
- 30% delle ore di alternanza previste dalla legge;
- 30% del monte orario previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale, per cui viene richiesto un orario complessivo obbligatorio di almeno 990 ore annue);
- 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori, della durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore;
- 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.
L'esonero si applica anche ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
Incentivo occupazione Sud
ll Bonus Sud viene prorogato dal disegno di legge di Bilancio 2018. È previsto infatti che i programmi operativi nazionali cofinanziati dal Fondo sociale europeo ed i programmi operativi complementari possono prevedere per l’anno 2018, nell’ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti:
- di età compresa tra 15 e 24 anni;
- di lavoratori con almeno 25, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
I lavoratori da assumere non devono aver avuto un rapporto di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione, con il medesimo datore di lavoro.
L’agevolazione riguarda, indipendentemente dalla residenza del lavoratore da assumere, i datori di lavoro la cui sede di lavoro sia ubicata in una delle seguenti regioni: Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia, Calabria, Abruzzo, Molise, Sardegna.
L’incentivo è pari al 100% per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018:- con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;- con contratto di apprendistato professionalizzante;- nel caso di rapporto part-time e di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a termine.
L’agevolazione viene erogata sotto forma di sgravio contributivo. Ha una durata di 12 mesi e si applica ai contributi INPS a carico del datore di lavoro, entro il limite massimo annuo di 3.000 euro; restano esclusi i premi dovuti all’INAIL.

Incentivo assunzione donne
Continua ad essere fruibile anche lo sgravio previsto in caso di assunzione di donne, in base al quale:
- per le assunzioni a tempo determinato si prevede una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi
- per le assunzioni a tempo indeterminato, è concessa la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 18 mesi.
In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione.

Lavoratori over 50
Per le assunzioni a tempo determinato si prevede la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi.
Per le assunzioni a tempo indeterminato viene concessa invece la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 18 mesi. In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione.

Lavoratori in CIGS – Contratto a tempo indeterminato
In caso di assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un lavoratore in Cassa Integrazione Guadagni Straordinari da almeno 3 mesi, anche non continuativi, dipendenti di aziende beneficiarie di CIGS da almeno 6 mesi, è applicabile una contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista in via ordinaria per gli apprendisti (10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) per un periodo di 12 mesi. La quota contributiva a carico del lavoratore che è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti. Dall’agevolazione resta esclusa la quota a carico del lavoratore che è dovuta per intero con l’aliquota ordinaria.
Al datore di lavoro spetta inoltre un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo pari a:
- 9 mesi per lavoratori fino a 50 anni;
- 21 mesi per i lavoratori con più di 50 anni;
- 33 mesi per i lavoratori con più di 50 anni e residenti nel Mezzogiorno e nelle aree ad alto tasso di disoccupazione

Lavoratori in NASpI
In favore di chi assume a tempo pieno ed indeterminato lavoratori percettori di Naspi, è prevista la corresponsione di un incentivo pari al 20% dell’indennità mensile che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il periodo residuo di spettanza dell’indennità. L’incentivo non spetta:
- per i lavoratori riassunti dopo il licenziamento che siano nell’arco temporale dei 6 mesi per l’esercizio del diritto di precedenza;
- qualora l’impresa assumente, pur appartenendo ad altro settore, sia in rapporto di collegamento o controllo con l’impresa che ha operato il recesso, oppure l’assetto proprietario sia sostanzialmente coincidente.
Al datore di lavoro spetta anche un incentivo pari al 20% dell’indennità mensile che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il periodo residuo di spettanza della NASpI.
L’incentivo non spetta:
- per i lavoratori riassunti dopo il licenziamento che siano nell’arco temporale dei 6 mesi per l’esercizio del diritto di precedenza
- qualora l’impresa assumente, pur appartenendo ad altro settore, sia in rapporto di collegamento o controllo con l’impresa che ha operato il recesso, oppure l’assetto proprietario sia sostanzialmente coincidente.

Tabella riepilogativa

Agevolazione Periodo di applicazione De minimis
Alternanza scuola- lavoro 2017/2018 NO
Under 35 Strutturale SI
Occupazione SUD 2017/2018 NO in caso di incremento occupazionale
Donne Strutturale NO
Over 50 Strutturale NO
Lavoratori in CIGS Strutturale NO
Lavoratori in NASpI Strutturale SI

 
Fonte: IPSOA
http://www.ipsoa.it