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La “vecchia” e la “nuova” procedura per l’utilizzo del lavoro occasionale non hanno alcun punto in comune ed il primo errore che gli utenti debbono evitare è di effettuare la registrazione utilizzando la precedente piattaforma.

L’utilizzatore delle prestazioni di lavoro occasionale deve alimentare il proprio portafoglio virtuale prima di provvedere all’inserimento delle prestazioni di cui intende usufruire (nel caso di PrestO) o di cui ha usufruito (per il Libretto famiglia). L’INPS, nel vademecum indirizzato agli operatori del settore, avverte che perché le somme “pagate” confluiscano nel portafoglio dell’utilizzatore sono necessari almeno sette giorni bancabili se versate tramite F24, mentre in caso di pagamenti effettuati tramite PagoPa i tempi sono variabili. Quali sono le altre indicazioni fornite dall’INPS in merito alla procedura per l’utilizzo del lavoro occasionale?
La “vecchia” e la “nuova” procedura per l’utilizzo del lavoro occasionale non hanno alcun punto in comune ed il primo errore che gli utenti debbono evitare è di effettuare la registrazione utilizzando la precedente piattaforma. Pertanto, anche coloro che già utilizzavano i voucher debbono nuovamente registrarsi per accedere al contratto di lavoro occasionale (PrestO). Di contro, chi intende utilizzare i buoni lavoro acquistati fino al 17 marzo 2017 o rendere prestazioni retribuite con quei buoni deve continuare ad utilizzare la vecchia piattaforma.
Lo sottolinea l’INPS nelle linee-guida predisposte per rendere più veloci gli adempimenti richiesti sia a chi intende utilizzare le prestazioni di lavoro occasionale sia ai prestatori d’opera.
La guida costituisce, quindi, un vademecum utile anche per gli operatori del settore incaricati dai datori di lavoro dello svolgimento degli adempimenti per l’accesso a PrestO, nella specie i Consulenti del lavoro e gli altri professionisti indicati nell’articolo 1 della legge n. 12/1979.

Limiti economici

L’Istituto evidenzia altresì che i precedenti limiti economici possono coesistere con quelli stabiliti per le prestazioni occasionali. Pertanto, uno stesso lavoratore può ricevere, nell’anno civile, fino a 7.000 euro con i voucher e fino a 5.000 euro con il lavoro occasionale e altrettanto vale, ovviamente per i limiti economici stabiliti per l’utilizzatore.

Corresponsione del compenso al lavoratore

I due sistemi di registrazione cambiano profondamente anche le modalità di corresponsione del compenso al lavoratore che, con la nuova procedura, non riceve più la INPS card con la quale riscuoteva quanto dovutogli.
Con la nuova procedura, all’atto della registrazione il prestatore deve comunicare il proprio IBAN su cui riceverà, direttamente dall’INPS, i compensi per le prestazioni lavorative che ha reso. In mancanza di tale indicazione l’INPS provvederà ad un bonifico domiciliato che il lavoratore potrà riscuotere presso gli uffici postali del territorio nazionale, al costo di € 2,60 a suo carico.
La provvista fondi deve, ovviamente, essere alimentata dall’utilizzatore che ha a disposizione due modalità di pagamento:
- utilizzando il mod.F24
- con la procedura telematica PagoPa
Il pagamento non è, però, sufficiente per utilizzare le prestazioni lavorative: occorre che gli importi versati siano accreditati e visibili nel “portafoglio” dell’utilizzatore.
I tempi non sono velocissimi (e questo appare sinceramente in contrasto con le necessità occasionali della prestazione). L’INPS avverte che per le somme versate tramite F24 sono necessari almeno sette giorni bancabili, mentre in caso di pagamenti effettuati tramite PagoPa i tempi sono variabili e le somme versate possono confluire nel portafoglio dell’utilizzatore in tempo reale, oppure possono servire alcuni giorni.

Inserimento delle prestazioni

Quando le somme disponibili risultano visualizzabili nella procedura si può procedere con l’inserimento delle prestazioni, in via preventiva in caso di PrestO o a consuntivo per l’utilizzatore che ha usufruito del Libretto famiglia.
Si ricorda infatti che in caso di contratto di prestazione occasionale l’utilizzatore deve effettuare la dichiarazione almeno 60 minuti prima della prestazione, comunicando tutti i dati necessari richiesti dalla legge e recepiti dalla procedura. Una volta inserita, la prestazione non può più essere modificata e solo in caso di mancato svolgimento è consentito revocarla entro il termine perentorio del terzo giorno successivo alla fine della prestazione. Come precisa la Guida, la prestazione può essere revocata entro le 23:59 del terzo giorno successivo alla fine della prestazione.
L’imprenditore agricolo può effettuare la comunicazione preventiva per un arco temporale di tre giorni al massimo, senza necessità di indicare di preciso in quale delle giornate vadano a collocarsi le ore dichiarate.
L’utilizzatore del Libretto Famiglia comunica all’INPS l’avvenuta prestazione entro il giorno 3 del mese successivo a quello in cui la prestazione è stata resa L’inosservanza di questo termine comporta che la prestazione sia retribuita il mese successivo.

Fonte: IPSOA
http://www.ipsoa.it