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Nell’ambito dell’ultimo accordo di rinnovo del CCNL dell’industria metalmeccanica, le parti sociali hanno deciso di puntare sullo sviluppo dell’assistenza sanitaria integrativa di settore mediante il rilancio del Fondo contrattuale mètaSalute.

A tale scopo, a decorrere dal 1° ottobre 2017, l’iscrizione al Fondo non sarà più volontaria, ma diverrà obbligatoria per tutti i dipendenti che hanno superato il periodo di prova. Inoltre, cambia anche il finanziamento del Fondo la cui contribuzione sarà interamente a carico dei datori di lavoro. L’aggiornamento delle anagrafiche è il primo adempimento in agenda per le aziende: per non farsi trovare impreparati al prossimo versamento del 10 ottobre.
Al fine promuovere lo sviluppo dell’assistenza sanitaria integrativa, il rinnovo del CCNL Industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti sottoscritto il 26 novembre 2016 ha reso obbligatoria l’iscrizione al Fondo mètaSalute per tutti i dipendenti del settore.

Lavoratori beneficiari
A decorrere dal 1° ottobre 2017, tutti i lavoratori in forza a tale data sono iscritti al fondo sanitario integrativo mètaSalute, fatta salva la facoltà del dipendente di esercitare la propria rinuncia in forma scritta.
In particolare, hanno diritto all’iscrizione – una volta superato il periodo di prova – i lavoratori impiegati con le seguenti forme contrattuali:
- contratto a tempo indeterminato compresi i lavoratori part time;
- contratto di apprendistato;
- contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data di iscrizione. Si precisa che in questo caso, l’iscrizione è automaticamente prolungata in caso di proroga;
I dipendenti hanno comunque facoltà di scegliere di non aderire al Fondo. A tal fine dovranno comunicare alla propria azienda tale volontà tramite apposita rinuncia scritta.
Si aggiunge che possono beneficiare delle prestazioni anche i familiari (coniuge e figli) ed i conviventi di fatto fiscalmente a carico del lavoratore dipendente iscritto. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2018, potranno iscriversi con copertura a loro totale carico, secondo le modalità che saranno stabilite dal Fondo, i familiari non fiscalmente a carico appartenenti al nucleo familiare ivi compresi i conviventi di fatto.

Contribuzione dovuta
La contribuzione al Fondo è fissata in 156 euro annui suddivisi in 12 quote mensili da 13 euro integralmente a carico dell’azienda e comprensiva delle coperture per i familiari e conviventi. Pertanto, a decorrere dal 1° ottobre, non sarà più dovuta la quota di contribuzione a carico del lavoratore pari a 3 euro mensili.
Si precisa che la contribuzione è dovuta in misura piena anche nelle seguenti circostanze:
- lavoratori a tempo determinato e a tempo parziale;
- lavoratori in aspettativa per malattia;
- lavoratori sospesi interessati dalla CIG;
- lavoratori che fruiscono del congedo parentale;
- lavoratori cessati a seguito di licenziamento collettivo o in caso di giustificato motivo oggettivo, beneficiari della NASpI. In tal caso la contribuzione sarà dovuta per un periodo massimo di 12 mesi e dovrà essere versata in un’unica soluzione all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro.
Con riferimento alle modalità di pagamento, si evidenzia che il regolamento transitorio in vigore fino al 31 dicembre 2017 stabilisce che la quota di contribuzione mensile pari a 13 euro a favore di ciascun lavoratore dipendente iscritto deve essere versata tramite MAV entro il 10 del mese di ottobre, novembre e dicembre 2017.

Registrazione alla nuova area riservata
Il primo adempimento previsto da mètaSalute per la gestione di tale innovazione riguarda tutte le aziende, anche se già iscritte. Infatti, le aziende del settore sono tenute ad effettuare la registrazione on-line per generare le nuove credenziali d’accesso all’area riservata del Fondo poiché quelle attualmente in uso non saranno più valide dal 1° ottobre.
Dopo la registrazione nella nuova Area Riservata sarà possibile inserire l’ultimo UniEmens disponibile inviato all’INPS seguendo le istruzioni tecniche riportate nel Manuale di Caricamento UniEmens consultabile sul sito www.fondometasalute.it. Tale procedura consentirà l’acquisizione del flusso informativo circa le anagrafiche dei dipendenti in forza. Operato il caricamento, l’azienda dovrà deselezionare dall’elenco dei lavoratori eventuali dipendenti dimissionari o rinunciatari ed aggiungere eventuali neoassunti non compresi nell’elenco.

Imprese con forme di sanità integrativa preesistenti
Al fine di coordinare l’estensione delle misure di assistenza sanitaria in commento con eventuali analoghi trattamenti già unilateralmente riconosciuti dal datore di lavoro, le parti sociali hanno precisato che in tale circostanza la contribuzione a carico dell’azienda per ogni singolo dipendente a finanziamento delle misure in essere non potrà essere inferiore a decorrere dal 1° ottobre 2017 a 156 euro annui.
Invece, nel caso in cui siano già presenti in azienda forme di sanità integrativa derivante da accordi collettivi, ai lavoratori non coperti o già aderenti a mètaSalute si dovrà applicare la nuova disciplina sopra prevista per la generalità dei lavoratori del settore; mentre per i lavoratori coperti, le parti sociali procederanno in sede aziendale ad una armonizzazione dei contenuti dell’accordo anche al fine di adeguare la contribuzione a carico del datore di lavoro all’importo di 156 euro annui.

Fonte: IPSOA
http://www.ipsoa.it