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Per ottenere lo sconto dei premi assicurativi l’azienda deve adottare, entro il 31 dicembre 2017, interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro

Disponibile il modello OT24 per il 2018 che i datori di lavoro possono utilizzare per chiedere la riduzione del tasso medio di tariffa INAIL dopo il primo biennio di attività. Per ottenere lo sconto dei premi assicurativi l’azienda deve adottare, entro il 31 dicembre 2017, interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro. Il modello deve essere inviato telematicamente entro il termine del 28 febbraio 2018. Solo in caso di provato malfunzionamento del servizio online INAIL a ridosso della scadenza, è possibile effettuare la trasmissione tramite PEC. Quali le novità del modello?
L’INAIL ha pubblicato, sul proprio portale internet www.inail.it, il nuovo modello OT24 per ottenere la riduzione del tasso 2018 prevista per i datori di lavoro che adottano misure di prevenzione ed igiene sul lavoro. Le misure da adottare entro il 31 dicembre 2017 devono essere migliorative rispetto a quelle minime previste dal DLgs. 81/2008.
Gli interventi effettuati dovranno essere provati attraverso la trasmissione della documentazione probatoria indicata nel modello e nelle istruzioni per la sua compilazione. Anche il modello 2018 contiene l’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa all’adozione delle misure minime ed all’attuazione dei miglioramenti nell’anno 2017.

Le novità del modello OT24 del 2018
Il modello 2018 differisce da quello del 2017 per l’inserimento dei seguenti interventi:
- C16 riferito al rischio elettrico dove la misura da attuare è relativa all’analisi termografica di una o più parti dell’impianto elettrico, adottando le misure correttive nel caso di dati fuori norma. Le rilevazioni devono essere effettuate da un soggetto qualificato;
- D2 che è riferito alla adozione di un SGLS per il settore dei servizi ambientali territoriali asseverato secondo la prassi di riferimento UNI/PdR 22:2016 (l’INAIL specifica che non si tratta di un nuovo intervento ma della riconduzione di un intervento generale ad uno specifica settore).

Allo scopo di rendere il modello più coerente, sono stati spostati gli interventi:
- C4 in E17 (gestione delle emergenze antincendio per le aziende con meno di 10 occupati che non sono cantieri temporanei o mobili);
- A10 in D12 (intervento riferito ad un accordo specifico INAIL/FEDERCHIMICA).

Per il resto il modello non ha subito ulteriori modifiche restando intatto l’impianto che prevede cinque sezioni riferite all’applicabilità degli interventi ovvero:
TG = Trasversali, con il quale si intende che l’intervento può essere riferito a tutti i settori produttivi dell’azienda Generali, con il quale si intende che l’intervento è valido per tutte le PAT;
T = Trasversali, con il quale si intende che l’intervento può essere riferito a tutti i settori anche se non a tutte le PAT;
SG = Settoriali, ovvero che l’intervento può essere realizzato in alcuni settori produttivi Generali, ovvero che l’intervento può essere realizzato in tutte le PAT;
S =Settoriali, ovvero che l’intervento può essere realizzato in alcuni settori produttivi e non in tutte le PAT.

È rimasta invariata anche la soglia minima di 100 punti che consente l’invio del Modello rammentando che gli interventi inseriti nella sezione B non possono essere sommati con quelli delle altre sezioni. La sezione B è riferita agli interventi di responsabilità sociale e, qualora scelta, deve da sola consentire il raggiungimento del punteggio minimo.

Trasmissione del modello e degli allegati
Il modello deve essere inviato telematicamente entro il termine del 28 febbraio 2018 attraverso la funzione dedicata presente nei Sevizi online del portale www.inail.it.
Solamente nel caso di provato malfunzionamento del servizio dedicato a ridosso della scadenza, che potrebbe causarne l’invio in ritardo, è possibile effettuare la trasmissione tramite PEC alla sede INAIL competente per sede legale del datore di lavoro. Non ci sono modifiche nelle modalità di trasmissione degli allegati poiché le modifiche apportate al Modello non hanno avuto impatto sulla procedura.

Condizioni per l’ammissione al beneficio

Oltre alle condizioni tecniche, rappresentate dall’adozione dei miglioramenti, devono essere rispettate anche altre condizioni rappresentate:
- Dall’esistenza di un biennio civile completo di attività. Ai fini INAIL l’attività è la lavorazione per la quale si chiede l’applicazione del beneficio. A titolo esemplificativo possono essere presentate le domande per le lavorazioni che hanno avuto inizio entro il 02.01.2016.
- Dalla regolarità contributiva ovvero dalla possibilità di chiedere ed ottenere un DURC regolare. Si rammenta che le condizioni preliminari per chiedere il DURC sono:
- Dall’assenza di condanne penali, passate in giudicato, per violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro (deve essere inviata alla DTL competente apposita autocertificazione valida per tutte le riduzioni di premi o contributi);
- Dal rispetto dei CCNL applicati.
Date per assunte le condizioni preliminari per chiedere il DURC, l’INAIL deve verificare la regolarità, contributiva ed assicurativa, al momento della trattazione della domanda (si assume l’eventuale DURC regolare in corso di validità).

Misura dell’agevolazione

L’agevolazione è determinata dal numero dei lavoratori annuo per ogni singola lavorazione. La lavorazione è individuata dalla voce di tariffa ed il numero dei lavoratori sarà reperibile nel modello 20sm che per l’anno 2018 verrà elaborato ad ottobre 2017. L’agevolazione agisce sul tasso medio secondo le percentuali oggi in vigore:
Fino a 10 Lavoratori = 28
da 11 a 50 Lavoratori = 18
da 51 a 200 Lavoratori = 10
oltre 200 Lavoratori = 5
La riduzione, che non tiene conto della presenza o meno di infortuni o malattie professionali, viene applicata al momento del calcolo della regolazione (saldo) 2018 che verrà effettuato a febbraio 2019.

Revoca
Qualora l’INAIL dovesse rilevare l’assenza di una delle condizioni chieste per l’agevolazione, tecniche o amministrative, può effettuare la revoca della misura chiedendo il rimborso dei premi corrispondenti alla riduzione ed applicare le sanzioni civili per omissione od evasione a seconda della gravità della violazione. In presenza di autocertificazioni non corrispondenti al vero, l’INAIL dovrà effettuare la segnalazione alle autorità competenti.

Fonte: IPSOA
http://www.ipsoa.it