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Si approssima il consueto appuntamento dei datori di lavoro con il versamento dei contributi sulle ferie non godute dei propri dipendenti.

La scadenza, prevista per il 30 giugno, interessa le ferie maturate nel 2015 e non completamente godute dai lavoratori. Il pagamento della contribuzione viene di norma effettuato nel mese successivo a quello di maturazione dei compensi per ferie non godute ma può essere fatto anche con il periodo di paga “luglio 2017”. Come si dovrà regolare il datore di lavoro in caso di godimento delle ferie sulle quali è già stata versata la contribuzione?
Il periodo di ferie annuale dei lavoratori non può essere inferiore a quattro settimane, salvo condizioni di miglior favore che possano essere previste dalla contrattazione collettiva. Il periodo minimo di quattro settimane di ferie non può essere monetizzato, ovvero trasformato in indennità sostitutiva per ferie e quindi deve essere obbligatoriamente usufruito entro i termini previsti dalla contrattazione.
Le ferie, di norma, vanno godute entro l’anno in cui vengono maturate, principio che non trova deroghe per almeno due delle quattro o più settimane maturate: due settimane di ferie ininterrotte devono essere godute entro l’anno in cui sono maturate, il restante periodo deve essere usufruito entro i 18 mesi successivi l’anno in cui è stato maturato il diritto (limite fissato dalla convenzione OIL n. 132/1970).
Sulla base del principio previdenziale che prevede il versamento dei contributi tenendo conto del principio di competenza, scaduto il termine dei 18 mesi massimo entro cui godere delle ferie il datore di lavoro ha l’obbligo di versare la contribuzione previdenziale sulla retribuzione corrispondente alle ferie non godute. Il prossimo 30 giugno scadrà il termine entro il quale utilizzare le ferie maturate nell’anno 2015.

Eccezioni al termine di scadenza
Il termine del 30 giugno trova delle eccezioni sulla base di previsioni legali o contrattuali che consentano il godimento delle ferie arretrate anche oltre il termine dei 18 mesi.
Al fine di agevolare la fruizione effettiva dell’intero periodo di ferie, viene infatti previsto per periodi di tempo limitati, il differimento del termine entro il quale utilizzare le ferie attraverso la contrattazione aziendale e individuale. Pertanto, nel caso in cui esista una previsione legale o contrattuale, sia collettiva nazionale che aziendale, che regolamenti la fruizione delle ferie e il termine per l’erogazione dell’indennità sostituiva, la scadenza dell’obbligazione contributiva deve essere conformata a quanto previsto dal contratto, diversamente resta fermo il termine del 30 giugno 2017 per la sistemazione contributiva delle ferie non godute relativa all’anno 2015.

Quando la scadenza è prorogabile
La scadenza dei 18 mesi può essere prorogata solo per sospensione legale del rapporto di lavoro, ovvero in caso di assenza per malattia, maternità, ecc., in questi casi il termine viene sospeso per il periodo di assenza e riprenderà nel momento di ripresa della prestazione lavorativa.

Quando assoggettare a contribuzione le ferie non godute
L’assoggettamento a contribuzione viene effettuato nel mese successivo a quello di maturazione dei compensi per ferie non godute, indipendentemente dal fatto che le somme siano state effettivamente erogate al lavoratore. Tuttavia, in applicazione della deliberazione del C.d.A. dell’INPS n. 5 del 26.3.1993, che consente l’assoggettamento a contribuzione dell’indennità per ferie non godute anche nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi (Circolare INPS n. 15/2002), il versamento della contribuzione per ferie non godute può essere fatto con il periodo di paga “luglio 2017”.
Per il versamento dei contributi, nel mese durante il quale è in scadenza l’obbligazione contributiva, ai soli fini del versamento dei contributi, alla retribuzione imponibile corrente deve essere sommata la quota di imponibile corrispondente alle ferie non godute, e sottoporre a contribuzione l’imponibile complessivamente risultante.
L’indicazione sul Libro Unico del Lavoro dell’imponibile per ferie non godute, sarà quindi distinta e andrà a sommarsi alle altre voci solo per la determinazione dell’imponibile previdenziale, fiscale e assicurativo.

Ferie godute in ritardo e recupero della contribuzione versata
L’adempimento dell’obbligo contributivo non fa venir meno, da parte del lavoratore il diritto di usufruire effettivamente delle ferie maturate anche oltre il termine, grazie alla possibilità di procrastinare ulteriormente il termine di godimento delle ferie maturate.
In tal caso, nel mese di godimento delle ferie relative al 2015 sulle quali è già stata versata la contribuzione il datore di lavoro dovrà versare la contribuzione corrente includendo nell’imponibile le somme erogate per le assenza per ferie, ma avrà diritto a recuperare la contribuzione che aveva già versato a giugno/luglio 2017, alla scadenza dei 18 mesi.

Evidenza nel flusso UniEmens delle ferie non godute
Quando il dipendente usufruirà effettivamente delle ferie, dovranno essere effettuate due operazioni:
1) recuperare la contribuzione già versata;
2) sistemare il conto assicurativo del lavoratore per evitare che la retribuzione corrispondente alle ferie sia accreditata due volte, una prima volta al momento del versamento dei contributi di giugno/luglio 2017 la seconda volta nel mese di effettiva fruizione.
La sistemazione avviene mediante il flusso UniEmens attraverso una specifica variabile, che permette di modificare in diminuzione l’imponibile del mese e dell’anno in cui è stato assoggettato ad imponibile l’importo per indennità sostitutiva per ferie non godute, quindi di recuperare gli importi versati. A tale scopo deve essere valorizzato l’elemento VarRetributive compilando i seguenti elementi:
· AnnoMeseVarRetr - Indica l’anno ed il mese della denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile retributiva. In presenza della causale FERIE si determinerà una variazione in diminuzione dell’imponibile di tale denuncia.
· InquadramentoLav - Indica gli elementi identificativi della denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile. Qualora tali elementi siano coincidenti con quelli della denuncia corrente, l’elemento può essere omesso.
· CausaleVarRetr - Indica la motivazione all’origine della variabile retributiva e ne determina le modalità di utilizzo. Per la variabile in questione assume il valore:
FERIE
Significato: indica l’avvenuta fruizione delle ferie precedentemente assoggettate a contribuzione previdenziale e indicate nell’imponibile della denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile in diminuzione. Ciò comporta la diminuzione dell’imponibile del mese della denuncia originaria ed il recupero, sulla denuncia corrente, della relativa contribuzione.
Utilizzo: può essere utilizzata in tutte le denunce dell’anno.
Ai fini del conto assicurativo individuale, determina la diminuzione dell’imponibile della denuncia originaria, a partire da quella con decorrenza “2005-01” di un importo pari a quanto indicato nell’elemento "ImponibileVarRetr". Ai fini del titolo contributivo, determina un recupero contributivo sulla denuncia corrente pari all’importo indicato nell’elemento "ContributoVarRetr". Dovranno quindi essere compilati entrambi gli elementi "ImponibileVarRetr" e "ContributoVarRetr".
· ImponibileVarRetr - Indica la quota di retribuzione che comporta la diminuzione dell’imponibile dell’anno di riferimento.
·ContributoVarRetr - Elemento obbligatorio per la causale FERIE. Indica l’importo della contribuzione da recuperare riferita alla quota di imponibile oggetto della variabile.
L’importo dei contributi da recuperare sarà riportato nel DM2013 con il codice L480 in corrispondenza del quale sarà riportato l’importo indicato nell’elemento ContributoVarRetr. L’imponibile della denuncia con la quale sono stati già versati i contributi sarà invece diminuito dell’importo indicato nell’elemento ImponibileVarRetr. L’importo sarà valorizzato in corrispondenza del codice H400 se si tratta di recupero effettuato nel medesimo anno nel quale sono stati versati i contributi, ovvero H500 se il recupero avviene negli anni successivi a quello di versamento.

Fonte: IPSOA
http://www.ipsoa.it