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Dal 1° luglio 2017 lo split payment trova applicazione anche per le fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione da parte dei professionisti

È questa una delle novità di maggiore impatto contenute nella Manovra correttiva. Viene inoltre ampliato il novero dei soggetti nei cui confronti occorre applicare lo split payment, ricomprendendovi le società quotate e quelle controllate dagli enti pubblici. Tali modifiche determinano sicuramente un impatto positivo in termini di gettito; tuttavia, i professionisti che operano in maniera prevalente con la PA, potrebbero trovarsi a fare i conti con problemi di esposizione finanziaria.

Estensione doppia dell’ambito di applicazione del meccanismo dello split payment: non solo viene previsto che lo stesso debba essere applicato dai professionisti che rendono i loro servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione, ma viene esteso anche il novero dei soggetti nei cui confronti occorre applicare la scissione dei pagamenti, quali le società quotate e quelle controllate dagli enti pubblici.
Il meccanismo dello split payment - introdotto dalla legge di Stabilità 2015 mediante l’inserimento dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 - rappresenta una rivoluzione per il pagamento dell’IVA sulle forniture alle Pubbliche Amministrazioni.
Infatti, i fornitori della PA devono emettere le fatture indicando l’imposta e riportando l’annotazione “separazione dei pagamenti”; l’IVA, in deroga alle ordinarie regole di riscossione, non viene, quindi, corrisposta dall’ente destinatario della fattura ai loro fornitori (ai quali è erogato unicamente l’imponibile), ma direttamente all’Erario.
In base all’art. 17-ter, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazione (si tratta dei medesimi soggetti a cui si applica il regime dell’IVA ad esigibilità differita) l’imposta è in ogni caso versata da tali soggetti secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015.

Tale meccanismo trova applicazione soltanto nel caso in cui il fornitore abbia l’obbligo di esporre l’IVA in fattura ed è precluso se i cessionari o i committenti sono debitori dell’imposta e le prestazioni rese scontano la ritenuta alla fonte a titolo d’acconto (I professionisti).

Cosa prevede la Manovra correttiva
Per effetto delle novità previste dalla Manovra correttiva, questa preclusione non trova più applicazione a decorrere dalle fatture che saranno emesse dal 1° luglio 2017: in termini operativi, quindi, anche i professionisti saranno tenuti ad emettere le fatture con meccanismo dello split payment.
Ne consegue che i professionisti saranno chiamati ad adattare in un lasso di tempo davvero molto breve il loro sistema di fatturazione per emettere le fatture nei confronti delle PA in ossequio alle nuove disposizioni. Quindi, l’IVA dovrà essere indicata in fattura, la stessa non sarà incassata, non venendosi a generare in questo modo un debito d’imposta nei confronti dell’Erario.
Le conseguenze in termini di esposizione finanziaria sono evidenti: infatti, i professionisti che operano in maniera prevalente con la PA si troveranno ad avere dell’IVA a credito che non potrebbe essere compensata con l’IVA a debito e pertanto dovrà essere richiesta a rimborso.
Una nota positiva è quella per cui i soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni applicando il meccanismo dello split payment possono beneficiare dell’erogazione del rimborso in via prioritaria dell’eccedenza d’imposta detraibile.
Un ulteriore elemento di complicazione del sistema è l’estensione dell’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA anche alle operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che, a legislazione vigente, pagano l’imposta ai loro fornitori secondo le regole generali.
Mentre fino ad 30 giugno 2017, il meccanismo dello split payment trova applicazione solo nei confronti dei seguenti soggetti:
- lo Stato;
- gli organi dello Stato anche se dotati di personalità giuridica;
- gli enti pubblici territoriali;
- i consorzi costituiti tra enti pubblici ai sensi dell’art. 31, D.Lgs. n. 267/2000;
- gli istituti universitari;
- le aziende sanitarie locali;
- gli enti ospedalieri;
- gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
- gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza;
- le CCIAA,
dal 1° luglio 2017 la platea dei destinatari dello stesso si estende in maniera significativa. L’estensione in parola riguarda tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione, le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto, le società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali, le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Se, in termini di gettito, tali modifiche determinano sicuramente un significativo impatto positivo, non può non rilevarsi come gli operatori del settore si troveranno ancora una volta a fare i conti con le esigenze di cassa dello Stato.

Fonte: IPSOA
http://www.ipsoa.it