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L’Associazione Nazionale Commercialisti - ANC e Confimi Industria, con comunicato stampa congiunto del 6 marzo 2017, hanno messo in luce le problematicità connesse al ripristino dei modelli INTRASTAT disposto in sede di conversione del decreto Milleproroghe.

Con riferimento all’anno in corso, sono indispensabili ulteriori interventi interpretativi per escludere quella duplicazione di adempimenti che il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 ha inteso evitare.

La legge di conversione del decreto Milleproroghe ha previsto che gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro UE, previsti dall’art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/1993, sono prorogati al 31 dicembre 2017.
I modelli INTRA-2 sono stati, pertanto, ripristinati dopo che il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 ne aveva disposto la soppressione a decorrere dal 1° gennaio 2017 in conseguenza della contestuale introduzione dell’obbligo di comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute, evitando in tal modo la duplicazione degli adempimenti a carico degli operatori.
Sugli effetti dell’abrogazione era intervenuta l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, precisando che la comunicazione dei dati degli acquisti intracomunitari di beni e di servizi sussiste solo più per le operazioni relative all’ultimo periodo dell’anno 2016 (mese di dicembre o quarto trimestre), da trasmettere entro il 25 gennaio 2017.

La posticipazione di un anno dell’abrogazione, disposta in sede di conversione del decreto Milleproroghe, è dovuta, almeno per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni, all’obbligo di monitoraggio statistico previsto dal regolamento n. 2004/638/CE, sicché l’ISTAT deve comunque raccogliere le informazioni di carattere statistico contenute nei modelli, indispensabili per rilevare i volumi e la composizione degli scambi intracomunitari e la compilazione delle relative statistiche.
Nelle more della conversione, l’esigenza di consentire all’ISTAT di ottemperare alle scadenze statistiche mensili in seno all’Eurostat ha reso necessario ripristinare l’obbligo di comunicazione degli acquisti intracomunitari di beni relativi al mese di gennaio 2017 per i soli soggetti passivi IVA con periodicità mensile “per obbligo” di presentazione degli elenchi; in tal senso è stato disposto con comunicato stampa congiunto ai Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e ISTAT del 17 febbraio 2017.
Allo stato attuale della normativa e delle interpretazioni ufficiali, la comunicazione degli acquisti intracomunitari è reintrodotta non solo per i beni, ma anche per i servizi, per tutti i restanti periodi (mensili e trimestrali) dell’anno in corso.
Come rilevato dall’ANC e da Confimi Industria, l’integrale reintroduzione degli obblighi INTRASTAT contrasta con le seguenti disposizioni dell’ordinamento:
- con l’art. 3 dello Statuto del contribuente laddove precisa che “in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore”;
- con l’art. 6 comma 4, dello stesso Statuto, nella parte in cui precisa che “al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente” (e le informazioni fiscali in questione vengono acquisite tramite il nuovo spesometro, motivo per cui il D.L. n. 193/2016 aveva disposto l’abrogazione del modello INTRASTAT per gli acquisti);
- con l’art. 7, comma 1, lettera f), D.L. n. 70/2011, laddove dispone che “i contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre amministrazioni”;
- con l’art. 29, D.L. n. 69/2013, secondo cui “gli atti normativi del Governo e gli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, fissano la data di decorrenza dell'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese, al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore, fatta salva la sussistenza di particolari esigenze di celerità dell'azione amministrativa o derivanti dalla necessità di dare tempestiva attuazione ad atti dell’Unione europea”, nella parte in cui reintroduce l’adempimento anche oltre quanto strettamente necessario all’ISTAT.

Al fine, pertanto, di evitare il duplice invio degli stessi dati, già oggetto dell’obbligo comunicativo riferito alle fatture emesse e ricevute, sarebbe auspicabile che l’Agenzia chiarisse che gli elenchi dei servizi intracomunitari ricevuti risultano soppressi, al pari della parte fiscale degli elenchi degli acquisti intracomunitari di beni, in modo da rispettare comunque l’obbligo di raccolta dei dati di carattere statistico, imposta dal regolamento CE.
Secondo questa impostazione, i modelli INTRASTAT relativi ai beni sarebbero presentati solo più dai soggetti mensili per obbligo, limitatamente alla parte statistica.
Diversamente, se si volesse confermare la soluzione transitoria già adottata dal comunicato stampa congiunto per tutto il 2017, gli stessi modelli sarebbero presentati dagli stessi soggetti anche per la parte fiscale.
Secondo l’ANC e Confimi Industria, con la conversione del decreto Milleproroghe non è stato modificato l’art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015, che prevede la facoltà di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute in alternativa all’obbligo previsto dall’art. 21 del D.L. n. 78/2010, per cui - stando al tenore letterale della norma - gli operatori che esercitano l’opzione beneficerebbero dell’esonero dalla comunicazione degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro, in violazione però dell’obbligo di monitoraggio statistico previsto dal Regolamento n. 2004/638/CE.

Fonte: IPSOA
http://www.ipsoa.it