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Al fine di limitare la platea dei soggetti obbligati alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. spesometro o elenco clienti e fornitori) e in ragione del divieto fissato dall'articolo 6, comma 4, dello Statuto del contribuente, restano escluse dall'obbligo comunicativo le operazioni già monitorate dall'Amministrazione Finanziaria.

Ad esempio, non devono essere comunicate le operazioni che costituiscono già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, del comma 1-bis del citato art. 21 e ai sensi delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria.
Le stesse vengono, infatti, comunicate con una comunicazione ad hoc.

Lo spesometro degli operatori finanziari - L’art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 605/1973, intitolato "Comunicazione all'Anagrafe Tributaria", ha previsto l'obbligo, per tutti i soggetti finanziari, di rilevare e tenere in evidenza tutti i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattiene con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria.

Lo spesometro –POS – Le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate non vanno incluse nello spesometro ordinario, in quanto (punto 4.1 lett. e) del Provv. 94908 del 02/08/2013)
Questo perché gli operatori finanziari, che emettono carte di credito, di debito o prepagate, in base all’art. 21 co.1-ter del D.L. 78/2010, sono tenuti all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Lo stesso esonero non viene previsto per i pagamenti con bonifico o assegni.

Le esclusioni - Ciò posto, fra le operazioni passive già segnalate da terzi in Anagrafe tributaria, che possono essere escluse dalla nuova comunicazione, vi sono, ad esempio, quelle:
- connesse a contratti di assicurazione;
- connesse a contratti di somministrazione di energia elettrica;
- di compravendita di immobili (art. 3-bis D.Lgs 463/97);
- di mutuo (art. 78, co.25, L. 413/91).
A questo elenco si devono aggiungere le seguenti operazioni relative a:
- contratti di somministrazione di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare, di servizi idrici, del gas;
- contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediane scrittura privata e non registrati, di importo non inferiore a 10.329,14 euro, al lordo dell’imposta sul valore aggiunto stipulati con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici;
- atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti e unità da diporto, o quote di essi;
- ad atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà e di altri diritti reali di godimento sugli aeromobili o quote di essi.

Sebbene sottoposti a un particolare trattamento pubblicistico, rimangono tuttavia soggetti all’obbligo di comunicazione gli acquisti e le vendite di auto (Risposta Ae Telefisco 2011).
Per lo stesso motivo, anche le operazioni relative a contratti di locazione di immobili devono essere comunicate, in quanto, pur essendo registrate, non sono oggetto di segnalazione all’Anagrafe tributaria.
Inoltre, sono soggette all’obbligo di comunicazione le operazioni relative ai contratti di leasing e noleggio in qualità di utilizzatori, per la natura soggettiva dell’esonero.

Le operazioni finanziarie - Le istruzioni ministeriali del 10.10.2013 ricordano come, secondo quanto affermato nella nota della Direzione Centrale Accertamento del 6 marzo 2012, pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, nel perimetro delle operazioni escluse sono ricomprese anche le operazioni finanziarie esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto già comunicate all’Archivio dei rapporti. Ne consegue che gli operatori finanziari che abbiano esercitato l’opzione per il regime speciale di cui all’art.36-bis del decreto IVA con dispensa dagli obblighi di fatturazione per le operazioni esenti, devono comunicare solo le operazioni diverse da quelle finanziarie.
Rimangono ancora escluse quelle operazioni relative a rapporti tra operatori finanziari con finalità di mero regolamento contabile, peraltro già escluse, dalla Circolare n. 18 del 2007, anche dalla segnalazione all’archivio dei rapporti finanziari, trattandosi di operazioni non rilevanti per il monitoraggio delle situazioni a rischio di evasione.
Inoltre, non costituiscono oggetto di comunicazione i rapporti e le operazioni di tipo finanziario effettuate tra compagnie di assicurazione, nonché le operazioni riguardanti coassicurazione e riassicurazione che nei fatti non comportano alcuna variazione delle condizioni contrattuali nei confronti del cliente.

Trattandosi di operazioni normalmente poste in essere con l’intervento degli intermediari finanziari obbligati a segnalare le movimentazioni dei conti all’Anagrafe dei Rapporti finanziari, devono considerarsi escluse dalla comunicazione, non solo nel caso in cui la controparte sia l’intermediario finanziario, ma anche quando la controparte sia il mercato, anche perché, in questo caso, non sono noti i dati della controparte.
31 marzo 2014

Fonte: fiscal-focus.info
Autore: Redazione Fiscal Focus