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Se il triennio deve ancora terminare, il reddito nel nuovo regime forfettario sarà ridotto di 1/3


Premessa – La riduzione di un terzo del reddito previsto per le start up del nuovo regime forfettario potrà trovare applicazione anche con riferimento ai soggetti che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 applicano i vecchi regimi agevolati (fiscale di vantaggio o nuova iniziative produttive) se in possesso dei requisiti previsti per il nuovo regime. La riduzione si applicherà per il periodo che rimane per il completamento del triennio agevolato.

Start up - Nell'ambito della disciplina relativa al nuovo regime forfetario, la legge stabilità 2015 si è preoccupata di incentivare l'avvio di nuove attività da parte di persone fisiche che intendano intraprendere un'attività d'impresa o di lavoro autonomo.

La disposizione legislativa – In particolare il comma 87 della Legge 23.12.2014 n. 190, G.U. 29.12.2014 (Legge di stabilità 2015), prevede che per i contribuenti che rispettano i requisiti e le fattispecie di esclusione per il regime forfetario che intraprendono una nuova attività, il reddito, assoggettato all’imposta sostitutiva del 15%, venga ridotto di 1/3 per l’anno di inizio attività e per i 2 successivi. A tal fine, in sede di inizio attività, analogamente a quanto previsto per l’adozione dei precedenti regime dei minimi e delle nuove iniziative produttive, è previsto che:
• il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
• l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte/professione;
• qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi/compensi previsti per il regime forfetario.

Nuovo iniziative produttive - Il nuovo regime forfetario per le start up opera in sostituzione del regime fiscale per le nuove iniziative produttive dall'articolo 13 della Legge 388/2000 che, a decorrere dal 2015, viene soppresso e al quale, per taluni aspetti, il nuovo regime agevolato si ispira.

Passaggio - Il legislatore, al fine di coordinare tra loro le norme dei due diversi regimi per le start up, ha disciplinato il passaggio del contribuente dal soppresso regime agevolato all'interno del nuovo regime forfetario per l'avvio di nuove attività. In particolare la norma prevede che la riduzione di un terzo del reddito potrà trovare applicazione anche con riferimento ai soggetti che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 applicavano il vecchio regime delle nuova iniziative produttive (articolo 13, Legge 388/2000) o regime dei minimi (art. 27 D.L. 98/2011) se in possesso dei requisiti previsti per il nuovo regime. La riduzione si applicherà per il periodo che rimane per il completamento del triennio agevolato.

Esempio - Ad esempio, se un contribuente nel 2013 ha aperto la partita Iva accedendo al regime agevolato triennale previsto per le nuove iniziative produttive lo stesso, a condizione che rispetti tutti i requisiti prescritti per l'accesso al regime forfetario, potrà avvalersi del nuovo regime per le start up forfetarie unicamente per l'anno 2015, che costituisce il terzo e ultimo esercizio del triennio agevolato.
9 gennaio 2015

Fonte: Fiscal-focus.info
Autore: Redazione Fiscal Focus