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Ogni anno, a partire dal mese di luglio, i datori di lavoro devono procedere al conguaglio delle risultanze fiscali generate a seguito della presentazione della dichiarazione 730 da parte dei propri lavoratori dipendenti.

Esaurite le operazioni relative all’elaborazione del modello 730. A partire dal mese di luglio i sostituti d'imposta sono tenuti ad effettuare i conguagli in busta paga, tenendo conto dei risultati contabili delle dichiarazioni dei dipendenti evidenziati nei modelli 730-3, in caso di assistenza fiscale diretta, o nei modelli 730-4 ricevuti telematicamente dai CAF o dai professionisti abilitati. In particolare, sono cambiate le regole per la gestione dei rimborsi 730 di importo superiore a 4.000 euro, in presenza di detrazioni per carichi familiari o eccedenze derivanti dalle precedenti dichiarazioni. Come gestire correttamente l’adempimento?
Ogni anno, a partire dal mese di luglio, i datori di lavoro devono procedere al conguaglio delle risultanze fiscali generate a seguito della presentazione della dichiarazione 730 da parte dei propri lavoratori dipendenti. Anche quest’anno dunque sarà necessario prelevare, attraverso il servizio disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, il modello 730/4 con riferimento ai redditi 2016. Dal risultato contabile della dichiarazione dei redditi può emergere un credito in favore o un debito a carico del contribuente dichiarante.
Termini di presentazione del 730/2017
Quest’anno il termine per la presentazione della dichiarazione 730 è fissato:
- al 23 luglio, per coloro che provvedono direttamente e autonomamente alla presentazione del 730 precompilato all’Agenzia delle Entrate;
- al 7 luglio, per i contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale per la compilazione e/o l’invio del 730 tramite gli intermediari abilitati o i CAF.

Conguaglio a debito o a credito
Conguaglio a credito - Il rimborso dell’eventuale credito risultante dalla dichiarazione dei redditi viene operato dal sostituto d’imposta direttamente nel LUL, attraverso la contestuale riduzione del monte ritenute complessivo dovuto a titolo di IRPEF e/o di addizionale comunale e regionale all’IRPEF in riferimento alla totalità dei lavoratori dipendenti in forza per ciascun mese. Nella somma delle ritenute da scomputare rientrano anche le somme derivanti da altri eventuali conguagli a debito.
Qualora l'ammontare delle ritenute sulla totalità delle retribuzioni risulta essere insufficiente per rimborsare il credito, gli importi residui saranno posti a rimborso nei mesi successivi, fino al 31 dicembre 2017.
I contribuenti hanno facoltà di utilizzare il rimborso 730 in compensazione, per procedere al pagamento, attraverso il modello F24, di altri tributi come ad esempio l’IMU, la TASI o la TARI. In questo caso è necessario compilare uno specifico quadro del modello 730, il Quadro I - Imposte da compensare, per comunicare all’Agenzia delle Entrate la volontà di utilizzare in compensazione, interamente o anche solo parzialmente, il credito maturato in fase di liquidazione 730.
Nel quadro I è possibile:
- indicare l’importo che si intende compensare, che è già stato pagato o che si deve ancora pagare con l’F24;
oppure
- barrare la casella 2, per indicare la volontà di compensare l’intero credito risultante dalla dichiarazione dei redditi.
Conguaglio a debito - Il conguaglio a debito si verifica quando le ritenute operate dal datore di lavoro e le spese detraibili e deducibili sostenute dal contribuente a suo nome o per conto dei familiari a carico, non sono comunque sufficienti a coprire le tasse, IRPEF e addizionali regionali e comunali, emerse dalla dichiarazione dei redditi.
Le somme risultanti a debito devono, invece, essere trattenute dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio 2017. Nel caso in cui la retribuzione di competenza del mese di luglio del lavoratore non sia sufficiente, la parte residua sarà trattenuta dalla retribuzione erogata nei mesi successivi entro il mese di novembre 2017. Tale differimento dei termini di pagamento comporta l’applicazione dell’interesse in ragione dello 0,40% mensile.
Lo stesso lavoratore può decidere di rateizzare il proprio debito IRPEF in un massimo di 5 rate, da luglio a novembre 2017. In questo caso il sostituto d’imposta calcola l’importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 0,33% mensile, e trattiene gli importi dovuti a decorrere dai compensi di competenza del mese di luglio.
L’importo trattenuto a titolo di conguaglio sulle retribuzioni è versato dal sostituto d’imposta, a mezzo F24, unitamente alle ritenute d’acconto relative alle stesse retribuzioni.

Casi particolari
Credito superiore a 4.000 euro – Dallo scorso anno sono cambiate le regole per la gestione dei rimborsi 730 di importo superiore a 4.000 euro, in presenza di detrazioni per carichi familiari o eccedenze derivanti dalle precedenti dichiarazioni.
Fino al 2016, infatti, era previsto che i modelli 730 dovevano essere sottoposti a controlli preventivi, nei sei mesi successivi alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione:
- se il modello 730 presentava elementi di incoerenza, rispetto ai criteri fissati con apposito provvedimento emanato dalla stessa Agenzia delle Entrate;
- se il modello 730 riportava un rimborso superiore a 4000 euro.
Tali controlli, anche documentali, si sarebbero poi condotti entro 6 mesi dalla scadenza per l’invio del 730. In questo caso era la stessa Agenzia delle Entrate a provvedere al rimborso una volta espletati, con esito positivo, i necessari controlli.
Dal 1° gennaio 2016 è innanzitutto previsto che il controllo sia effettuato al massimo entro 4 mesi dalla dichiarazione e che il rimborso avvenga con le consuete modalità qualora il modello 730 sia presentato attraverso l’assistenza di un CAF o di un intermediario autorizzato. In questo caso, infatti, i controlli documentali sono subiti dall'intermediario e non dal contribuente e non sono effettuati controlli preventivi sui rimborsi sopra i 4000 euro.
Incapienza mensile e rimborsi IRPEF per più dipendenti - In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avvenire mensilmente in maniera equa tra tutti gli aventi diritto: la percentuale sarà determinata in base al rapporto tra l’importo delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i dipendenti in forza e l’ammontare complessivo del credito da rimborsare.
Incapienza a fine anno 2017 - Se alla fine del periodo d’imposta non è stato possibile completare il rimborso, il sostituto d’imposta è tenuto a comunicare all’interessato gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche a indicarli nella Certificazione Unica 2017. Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione oppure chiesti a rimborso agli uffici dell’Agenzia delle entrate.
IRPEF a debito residua a fine anno 2017 - Se entro la fine dell’anno non è stato possibile trattenere l’intera somma per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto d’imposta deve comunicare al sostituito, entro il mese di dicembre 2017, gli importi ancora dovuti, analiticamente suddivisi in base ai dati contenuti nel modello 730-3. La parte residua, maggiorata dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, deve essere versata direttamente dal sostituito a mezzo F24 entro il mese di gennaio, secondo le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.
Cessazione del rapporto di lavoro - Se prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro o qualche altra causa che abbia comportato una sostanziale assenza di retribuzione, il sostituto d’imposta non può effettuare i conguagli a debito ed è tenuto a comunicare tempestivamente agli interessati gli importi da versare direttamente a mezzo F24. Nel caso di conguaglio a credito, invece, il datore di lavoro rimborsa l'imposta ai dipendenti cessati o senza retribuzione, riducendo le ritenute relative alle retribuzioni corrisposte agli altri lavoratori.
Decesso del contribuente - Il decesso del contribuente fa venir meno l’obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dal modello 730. In particolare:
· Se il decesso è avvenuto prima dell’effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito, il sostituto comunica agli eredi, utilizzando le voci del modello 730-3, l’ammontare delle somme non ancora trattenute, con esclusione degli eventuali acconti, che dovranno essere versate a mezzo F24. Nel caso di un conguaglio a credito, il sostituto d’imposta comunica agli eredi gli importi utilizzando le voci contenute nel prospetto di liquidazione, e provvede ad indicarli anche nell’apposita certificazione (CU): tale credito potrà essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono presentare per conto del contribuente deceduto ovvero essere richiesto a rimborso.

Conguaglio Irpef per i contribuenti senza sostituto d’imposta
Nel caso di contribuenti senza sostituto d’imposta, il conguaglio 730 a credito viene effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate tramite bonifico sul conto corrente del contribuente oppure attraverso un ufficio  o unvaglia inviato dalla Banca d’Italia.
In caso di conguaglio a debito per il contribuente, invece, è necessario versare le imposte dovute alternativamente:
· con addebito sul proprio conto corrente indicando il proprio IBAN bancario o postale;
· provvedendo al versamento con modello F24 compilato dall’Agenzia delle Entrate, prelevabile anche accedendo all’area riservata Fisconline.

Fonte: IPSOA
http://www.ipsoa.it