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Esistono, tuttavia, una serie di fattispecie e di casi particolari ricorrendo i quali il legislatore ammette delle deroghe alla disciplina generale, sia per quanto riguarda le condizioni di verifica della regolarità contributiva da parte degli enti previdenziali ed assistenziali, sia per le modalità di effettuazione dei controlli di regolarità.

La disciplina del DURC online è regolata da norme dettagliate e di validità generale, che trovano applicazione con riferimento all’attività ordinaria delle imprese e dei professionisti e alla generalità dei datori di lavoro. Esistono, tuttavia, una serie di fattispecie e di casi particolari ricorrendo i quali il legislatore ammette delle deroghe alla disciplina generale, sia per quanto riguarda le condizioni di verifica della regolarità contributiva da parte degli enti previdenziali ed assistenziali, sia per le modalità di effettuazione dei controlli di regolarità. Quali sono? E come procedere?
La gestione della regolarità contributiva costituisce una fase delicata per le aziende con dipendenti che spesso pone imprese e professionisti di fronte a criticità e scelte complesse da effettuare. Recentemente le condizioni che determinano la regolarità contributiva sono state oggetto di interventi da parte del legislatore e, di conseguenza, da parte degli enti previdenziali ed assistenziali coinvolti nelle procedure di rilascio, al fine di fornire le indicazioni per la gestione di alcune fattispecie particolari.

Istanza di rottamazione delle cartelle esattoriali
Attraverso la Manovra correttiva varata dal Governo è stato stabilito che, al fine di ottenere il rilascio del DURC regolare, è sufficiente la sola avvenuta presentazione della domanda per la definizione agevolata delle pendenze contributive giacenti presso l’Agente della riscossione. Non è dunque necessario attendere il pagamento delle rate di dilazione.
La presentazione dell’istanza di adesione dunque costituisce condizione di regolarità a fini DURC dai debiti a ruolo riferiti agli anni compresi tra il 2000 e il 2016. Tuttavia, come specificato nel testo di legge, si tratta di una regolarità “provvisoriamente esecutiva” in quanto il successivo mancato pagamento delle somme dovute, a rate o in unica soluzione, comporta l’annullamento retroattivo del DURC: tutti i Documenti rilasciati tenendo conto delle domande di adesione agevolata sono infatti annullabili dagli Enti preposti alla verifica. I medesimi Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio “Durc On Line” l’elenco dei documenti annullati.

Ricostruzione post-sisma
La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Con riferimento agli eventi sismici avvenuti nel centro Italia, gli Uffici speciali per la ricostruzione devono effettuare la richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di ricostruzione e riparazione di edifici privati, con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi. Si tratta dunque di una peculiare modalità di verifica della regolarità contributiva, circoscritta unicamente al cantiere e ai lavoratori in esso impiegati per il periodo di esecuzione dei lavori.
La verifica, dunque, deve essere effettuata:
- con riferimento ai pagamenti dovuti dai datori di lavoro in relazione ai lavoratori subordinati ed a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che operano nell’azienda stessa;
- ai pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.
A tal fine, le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori, devono chiedere all’INPS l’apertura di una apposita posizione contributiva nella quale dovrà essere denunciata e versata la contribuzione previdenziale dovuta per i lavoratori impiegati nel cantiere per il periodo di esecuzione dei lavori. La data d’inizio attività con dipendenti coinciderà con la data di inizio del cantiere.
Detta posizione sarà contraddistinta dal nuovo codice di autorizzazione “7U”, avente il significato di “imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dal sisma 2016”.

Dilazione debiti contributivi

In caso di dilazione dei debiti presso l’Agente della riscossione, l’azienda ha diritto al rilascio del DURC con esito regolare, tranne che non si accerti il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive. Solo in questo ultimo caso il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione.
La regolarità permane dunque dal momento in cui l’Agente della riscossione competente esprime parere favorevole» fino a quando non si verifichi la decadenza dalla rateizzazione autorizzata per il mancato pagamento di otto rate anche non consecutive nell’ambito di un piano di ammortamento la cui durata massima può essere di 72 rate (“piano ordinario”) ovvero di 120 rate (“piano straordinario”).

Dilazione debiti in fase amministrativa
L’INPS ha chiarito che la richiesta di dilazione dei debiti contributivi, ancora non affidati all’agente della riscossione, deve comprendere l’intera esposizione debitoria del richiedente relativa ai debiti in fase amministrativa, per contributi e sanzioni, maturati nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall’Inps che risultano denunciati dal contribuente e accertati alla data di presentazione dell’istanza medesima.
Il mancato pagamento di due rate mensili consecutive comporta la revoca della rateazione concessa con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento di revoca.
Per consecutività si deve intendere anche il mancato pagamento di due rate non aventi tra di esse scadenza in successione temporale nell’ambito del piano di ammortamento accordato. Dunque anche l’ipotesi di pagamento con sequenze temporali alternate comporta la revoca della rateizzazione.
Il mancato o parziale pagamento della prima rata entro la data fissata nel piano di ammortamento comporta l’annullamento del piano di ammortamento emesso. Qualora tale condizione non sia rispettata, il piano di ammortamento emesso deve essere annullato: con la conseguente impossibilità per il contribuente di proporre, per le medesime partite a debito, una nuova istanza di rateazione.

Certificazione crediti P.C.C.
La piattaforma dei Crediti Commerciali – sistema PCC – si pone come strumento attraverso il quale le imprese, previa istanza presentata alle rispettive P.A. debitrici, possono ottenere la certificazione dei crediti commerciali vantati. I crediti così certificati possono essere:
- ceduti a banche o intermediari finanziari abilitati;
- compensati con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo di cartelle esattoriali;
- compensati con somme dovute in base agli “istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario”;
- utilizzati per ottenere il rilascio del DURC anche a fronte di oneri non ancora versati.
Tutte le fatture elettroniche sono automaticamente acquisite dal sistema PCC. Le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di tracciare sulla piattaforma le operazioni di contabilizzazione e pagamento e di comunicare la scadenza di ciascuna fattura.

Fonte: IPSOA
http://www.ipsoa.it