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Con la sentenza n. 3052/2017, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’illegittimità di un licenziamento per mancata disponibilità al trasferimento, intimato ad una lavoratrice da poco rientrata da periodo di assenza da lavoro per maternità.

Con la sentenza n. 3052/2017, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’illegittimità di un licenziamento per mancata disponibilità al trasferimento, intimato ad una lavoratrice da poco rientrata da periodo di assenza da lavoro per maternità.
I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come il licenziamento, se pur formalmente deputato dal rifiuto della lavoratrice a trasferirsi in altra sede aziendale, fosse invece stato intrapreso proprio in considerazione della maternità appena acquisita dalla lavoratrice. L’errore dell’azienda è stato quello di non aver valutato altri soggetti nell’operazione di trasferimento, verificando le competenze professionali ricoperte, ma di aver mirato direttamente alla neo-mamma per quanto atteneva al soggetto da trasferire.

Fonte: Dottrina per il lavoro
http://www.dottrinalavoro.it