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Necessari per le corrette valutazioni e per prendere decisioni appropriate

Premessa – I “fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio” che devono essere illustrati in nota integrativa sono quelli che, pur non richiedendo variazioni nei valori dello stesso, influenzano la situazione esistente alla chiusura dell'esercizio.
Chiusura esercizio - Successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e prima del consiglio di amministrazione chiamato ad approvare il progetto di bilancio, possono emergere fatti che, se recepiti, influenzerebbero le valutazioni di bilancio. In queste situazioni, nella prassi, si pone l'esigenza di verificare se sia necessario o no tenere in considerazione tali eventi nella fase di chiusura del bilancio. La disciplina di questi fatti è oggetto del principio contabile nazionale OIC 29. Per "fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio" si intendono, in sostanza, quei fatti, sia positivi che negativi, che si manifestano tra la data di chiusura e la data di formazione del bilancio d'esercizio (di norma coincidente con la data di redazione del progetto di bilancio da parte dell'organo amministrativo). Si possono distinguere le seguenti due tipologie: fatti successivi che devono essere recepiti nel bilancio e fatti successivi che non devono essere recepiti nel bilancio.

Fatti da recepire nel bilancio – I fatti successivi che devono essere recepiti nel bilanci sono i fatti che mettono in evidenza condizioni che esistevano già alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio. Qualora il loro effetto non sia determinabile, se ne deve dare informazione nella nota integrativa.

Fatti da non recepire - I fatti successivi che non devono essere recepiti nel bilancio corrispondono ai fatti che modificano situazioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio che, non richiedendo variazione dei valori di bilancio, devono essere menzionati in nota integrativa o, a seconda dei casi, nella relazione sulla gestione, perché comportano, nell'esercizio successivo, variazioni straordinarie o rilevanti della situazione di attività o passività esistenti alla data di chiusura. Questi eventi devono essere menzionati in quanto rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione comprometterebbe la possibilità per i terzi di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni.

Nota integrativa - I fatti successivi che devono essere illustrati in nota integrativa sono quelli che, pur non richiedendo variazioni nei valori dello stesso, influenzano la situazione esistente alla chiusura dell'esercizio e sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione comprometterebbe la possibilità dei destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate.

Descrizione - In tali casi, è necessario indicare la natura e la descrizione del fatto intervenuto, nonché, per quelli di maggiore significatività e rilevanza, la stima dell'effetto sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, oppure la dichiarazione che l'effetto non risulta determinabile.

Esempi - Esempi di fatti riportati dal principio contabile sono i seguenti: operazioni di natura straordinaria (fusioni, scissioni, conferimenti ecc.) deliberate dopo la chiusura dell'esercizio; annuncio di un piano di dismissioni di importanti attività; acquisti o cessioni di un'azienda significativa; distruzioni di impianti, macchinari, merci in seguito a incendi, inondazioni o altre calamità naturali; annuncio o avvio di piani di ristrutturazione; emissione di un prestito obbligazionario; aumento di capitale; assunzione di rilevanti impegni contrattuali; significativi contenziosi (contrattuali, legali, fiscali) sorti dopo la chiusura dell'esercizio; fluttuazioni anomale significative nei valori di mercato delle attività di bilancio o nei tassi di cambio con le valute straniere verso le quali l'impresa è maggiormente esposta senza coperture; richieste di ammissione alla quotazione nelle borse valori.

Relazione sulla gestione - Nella relazione sulla gestione il codice civile richiede che in ogni caso risultino i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2428, comma 3, n. 5, cod. civ.).
31 marzo 2014

Fonte: fiscal-focus.info
Autore: Redazione Fiscal Focus