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Il trattamento delle festività, effettive e soppresse, spesso comporta l’insorgenza di alcune perplessità di carattere operativo a datori di lavoro e professionisti che devono determinare gli elementi retributivi utili ad esporre ed elaborare nel libro unico del lavoro.

Oltre gli elementi della retribuzione spettanti a titolo di ferie e permessi, il lavoratore dipendente ha diritto anche ai permessi relativi alle ex festività, che per la maggior parte dei contratti collettivi sono da retribuire in busta paga.
Controversa è poi la questione del trattamento delle festività lavorate e soprattutto l’identificazione del diritto del lavoratore a rifiutare di svolgere prestazione lavorativa nei giorni festivi.
Va detto in premessa che, in base alla normativa oggi in vigore, il giorno festivo non costituisce un giorno di riposo assoluto, ma un giorno ricorrendo il quale il lavoratore può decidere di astenersi dal lavoro, rifiutando l’eventuale richiesta, da parte del datore di lavoro, di prestare la propria opera.
La prestazione infatti può essere chiesta unicamente nel caso in cui sia stato preventivamente stipulato un accordo tra le parti. La Legge definisce, per la generalità dei lavoratori, il calendario standard delle festività come segue:
- festività nazionali: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno;
- festività infrasettimanali: 1 gennaio, 6 gennaio, lunedì dell’Angelo, 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, giorno del Santo Patrono del Comune presso cui viene sovlta l’attività lavorativa.

Retribuzione per le giornate di festività
Per determinare correttamente la retribuzione spettante al lavoratore per le giornate di festività, bisogna operare le opportune distinzioni.
- In base al tipo di festività
a) le festività nazionali vanno retribuite sempre come se cadessero di domenica;
b) in corrispondenza delle festività infrasettimanali invece il lavoratore ha diritto ad un ulteriore giorno di riposo senza che ciò comporti necessariamente un incremento della retribuzione.

- In relazione alla modalità di determinazione della retribuzione spettante
1) lavoratori retribuiti in misura fissa: la retribuzione spettante per la festività ammonta alla retribuzione globale di fatto ovvero ad una normale giornata di lavoro compreso ogni elemento accessorio, opportunamente riproporzionata in caso di part-time;
2) lavoratori retribuiti ad ore: per le festività nazionali spetta la normale retribuzione globale di fatto ragguagliata ad 1/6 dell'orario settimanale. Tuttavia, se il lavoratore è sospeso dal lavoro per un periodo superiore a 15 giorni, la festività non viene retribuita. Per tutte quelle attività in cui viene adottata la settimana corta il compenso da aggiungere per le festività infrasettimanali viene determinato suddividendo la retribuzione settimanale per i 5 giorni di lavoro effettivo.

Il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione corrispondente alla festività anche in caso di assenza dal lavoro dovuta a:
- malattia;
- infortunio;
- riduzione orario di lavoro;
- sospensione dal lavoro per cause indipendenti dalla propria volontà;
- riposo compensativo

Festività cadenti nella giornata di sabato
Per quel che riguarda le giornate festivi cadenti di sabato, bisogna considerare che la retribuzione aggiuntiva non spetta, salvo diversa previsione dei CCNL, se la giornata festiva coincide con il sabato non lavorativo, nel caso di lavoro suddiviso su 5 giorni di lavoro.
In tal caso la festività non cade in un giorno lavorativo e nemmeno nel giorno previsto per il riposo settimanale (solitamente la domenica).
La giornata di sabato con la quale coincide una festività infrasettimanale sarà quindi da qualificarsi come giorno non lavorativo, feriale a zero ore, e non anche festivo: non dà quindi diritto, salvo diverse disposizioni di legge o contrattuali, ad alcuna erogazione retributiva aggiuntiva.
Ne consegue che il dipendente non maturerà alcun diritto di compensazione, non coincidendo la festività con la domenica, ma nemmeno potrà godere della festività in quanto la stessa coincide con la giornata in corrispondenza della quale risulterebbe comunque assente.
N.B. Alcuni contratti collettivi dispongono, per la festività cadente di sabato, il medesimo trattamento economico previsto per quelle cadenti di domenica.
A decorrere dal 1977 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell’Unità nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre.
La festività del 2 giugno è stata ripristinata, a decorrere dal 2001, mentre il 4 novembre continua ad essere considerato giorno non festivo per il quale molti CCNL prevedono la spettanza della prestazione economica prevista per le festività cadenti di domenica o il diverso o alternativo trattamento contemplato dalla contrattazione collettiva nazionale e/o di secondo livello.
Diverse sono, infatti, le modalità utilizzate dai CCNL per inquadrare la festività del 4 novembre: la più diffusa è quello che prevede l’assorbimento di tale trattamento nei Rol o la compensazione di tutte le festività soppresse con 32 ore di permessi individuali retribuiti.

Le festività soppresse
19 marzo : San Giuseppe
39° giorno dopo Pasqua: Ascensione
19 giugno: Corpus Domini
4 novembre: festa dell’Unità nazionale

I permessi retribuiti per le ex festività maturano in proporzione al periodo di lavoro effettuato nell’anno, con il criterio di calcolo per dodicesimi, considerando come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.

Il lavoro festivo nella giurisprudenza
L’effettuazione della prestazione lavorativa durante le festività deve essere limitata a casi eccezionali e determina il diritto del lavoratore a percepire la retribuzione giornaliera maggiorata secondo quanto previsto dai CCNL.
Qualora il lavoratore presti attività in un giorno festivo avrà diritto, oltre al trattamento economico per la festività, anche a quello per la prestazione lavorativa svolta in tale giornata.
In un recentissima sentenza (n. 21209/2016) la Corte di Cassazione ha ricordato che il diritto del dipendente di astenersi dall’attività lavorativa in presenza di determinate festività discende direttamente dalla legge e ha carattere generale: il rifiuto dei dipendenti di prestare servizio in una giornata festiva non può pertanto in alcun modo esimere il datore di lavoro dal versamento della normale retribuzione.
Anche nel caso in cui il Contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro escluda la possibilità per il lavoratore di rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro festivo, il relativo trattamento retributivo non può essere messo in discussione.
Il rifiuto ingiustificato può invece legittimare il datore di lavoro, alla luce del contratto collettivo, ad avviare un’azione disciplinare nei confronti dei lavoratori che non hanno ottemperato all’ordine di servizio ricevuto.
Per la Cassazione, poiché la retribuzione della festività non lavorata discende da una previsione di legge, ai lavoratori compete il relativo trattamento economico anche se si sono rifiutati di adempiere a un ordine di servizio.
Il datore di lavoro non può, dunque, omettere il versamento della retribuzione anche se il contratto collettivo prevede che il rifiuto del lavoratore di svolgere l’attività nella giornata festiva deve essere corroborato da un giustificato motivo.
Sempre in materia di lavoro festivo, con un’altra sentenza, la n. 16592/2015, è stato stabilito che durante le festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose, ciascun lavoratore ha il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro, salvo casi specifici individuati dalla legge, anche se le norme del contratto collettivo consentono al datore di lavoro di esigere la prestazione.

Ciò vuol dire che le imprese che vorranno svolgere attività nei giorni festivi, si pensi ad esempio ai grandi centri commerciali, devono necessariamente pervenire ad un accordo individuale con ciascun dipendente interessato, anche solo per fatti concludenti.
Tale principio non vale, invece, per il lavoro domenicale, in quanto la legge ha ormai ammesso la fruizione del riposo settimanale.


Fonte: IPSOA
http://www.ipsoa.it