Le Notizie | Fisco

In vista della prima scadenza della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, è necessario rileggere le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione alla luce dei chiarimenti resi con le FAQ dell’Agenzia delle Entrate.

In vista della prima scadenza della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, è necessario rileggere le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione alla luce dei chiarimenti resi con le FAQ dell’Agenzia delle Entrate., con riguardo, per esempio, alle operazioni che danno luogo alla traslazione dell’obbligo d’imposta in capo al destinatario del bene o del servizio (reverse charge), alla scissione del pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta (split payment) o, anche più semplicemente, al differimento dell’esigibilità dell’IVA rispetto al momento in cui l’operazione si considera effettuata.

Il 12 giugno 2017 scade il termine di presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al primo trimestre dell’anno 2017. Tale termine, previsto dal D.P.C.M. 22 maggio 2017, si applica a prescindere dalla periodicità di liquidazione dell’imposta, che può essere mensile o trimestrale. La comunicazione relativa ai successivi trimestri dell’anno dovrà essere presentata:
- entro il 18 settembre 2017 per il secondo trimestre 2017,
- entro il 30 novembre 2017 per il terzo trimestre 2017,
- entro il 28 febbraio 2018 per il quarto trimestre 2017.

Entro il termine di presentazione è possibile presentare più comunicazioni, nel qual caso l’ultima sostituisce la precedente, fermo restando - come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito delle risposte alle FAQ pubblicate sul proprio sito internet - che sono considerate valide le comunicazioni inviate successivamente alla prima per correggere errori od omissioni anche una volta scaduto il termine ordinario.
Dal punto di vista sanzionatorio, è il caso di ricordare che l’omessa, incompleta o infedele trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione compresa tra 500 e 2.000 euro, ridotta alla metà se, entro 15 giorni dalla scadenza, viene effettuata la trasmissione della comunicazione precedentemente non presentata o presentata in modo incompleto o infedele.
Il modello da utilizzare per la comunicazione è quello approvato con provvedimento 27 marzo 2017dell’Agenzia delle Entrate: i dati relativi alla liquidazione dell’imposta del trimestre di riferimento vanno esposti nel quadro VP, con l’avvertenza che i contribuenti che effettuano esclusivamente liquidazioni mensili devono compilare un modulo per ciascun mese del trimestre, mentre i contribuenti che effettuano esclusivamente liquidazioni trimestrali devono compilare un solo modulo per il trimestre.
I contribuenti in regime di contabilità separata, con liquidazioni sia mensili che trimestrali, devono pertanto compilare un modulo per ciascun mese e un modulo per il trimestre.
Nell’ambito delle risposte alle FAQ, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’obbligo comunicativo è escluso in assenza di operazioni nel trimestre, salvo che sia necessario riportare un credito dal trimestre precedente. Resta inteso che i contribuenti che pongono in essere esclusivamente operazioni esenti, inclusi quelli che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti, sono esclusi dalla comunicazione, in quanto la stessa è obbligatoria soltanto per i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale e all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Operazioni in reverse charge
Di interesse è l’ulteriore chiarimento reso dall’Agenzia in merito alle operazioni in reverse charge.
Mentre il cedente/prestatore deve ricomprendere nel rigo VP2 (Totale operazioni attive) anche l’imponibile relativo alle cessioni e alle prestazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile, per le quali, cioè, l’imposta è dovuta dal cessionario/committente, quest’ultimo non è tenuto a ricomprendere nel predetto rigo VP2, riguardante le operazioni attive, l’imponibile delle operazioni passive di cui è debitore d’imposta.
La base imponibile deve essere, invece, riportata nel rigo VP3 (Totale operazioni passive) e la relativa imposta nel rigo VP4 (IVA esigibile) e, se detraibile, nel rigo VP5 (IVA detratta).

Operazioni soggette a split payment
Considerazioni sostanzialmente analoghe valgono per le operazioni soggette al sistema dello split payment, di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, per cui il cedente/prestatore deve riportare l’imponibile nel rigo VP2, ma non nel rigo VP4 in quanto l’imposta è corrisposta all’Erario dal cessionario/committente. L’ente pubblico destinatario del bene o servizio, ove titolare di partita IVA, se riceve fatture in regime di split payment compila il rigo VP4 a condizione che l’acquisto sia riconducibile all’attività commerciale.
L’imposta deve essere indicata anche nel rigo VP5 se è detraibile.

Operazioni ad esigibilità differita
Nel diverso caso delle operazioni ad esigibilità differita, il cedente/prestatore riporta l’imponibile nel rigo VP2, mentre l’IVA a debito, se non è divenuta esigibile nello stesso trimestre, va evidenziata nel rigo VP4 una volta della comunicazione relativa al trimestre in cui si manifesta l’esigibilità.
Regole analoghe si applicano dal lato del cessionario/committente, tenuto ad indicare nel rigo VP3 gli acquisti ad esigibilità differita, mentre l’imposta detratta sarà inserita nel rigo VP5 del modello relativo al trimestre in cui il contribuente esercita la detrazione, non essendo prevista, per obbligo, alcuna corrispondenza tra il momento in cui l’imposta diventa esigibile e quello in cui l’imposta stessa deve essere detratta.


Fonte: IPSOA
http://www.ipsoa.it