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Sono state individuate dall’INPS le fattispecie concrete di cumulabilità tra redditi da lavoro dipendente, autonomo o accessorio e indennità NASpI.

In particolare, l’Istituto ha individuato i casi nei quali, in presenza di una concomitante attività di lavoro, il soggetto percettore di NASpI conserva il diritto alla prestazione previdenziale, in misura intera o ridotta. In alcune ipotesi, inoltre, è obbligatorio inviare apposita comunicazione all'INPS di avvio attività, pena la decadenza dalla prestazione previdenziale: tale adempimento spetta a tutti i liberi professionisti iscritti a specifiche casse, all'amministratore, al consigliere e al sindaco di società.
L’INPS è tornato ad occuparsi di cumulabilità e compatibilità della NASpI con altri redditi da lavoro per esaminare fattispecie concrete e dare indicazioni certe per la corretta gestione dell’indennità.
Nella circolare n. 174 del 2017, l’Istituto ha individuato alcune situazioni nelle quali, in presenza di una concomitante attività di lavoro, il soggetto percettore di NASpI conserva il diritto a detta prestazione, in misura intera o ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto derivante dall’attività di lavoro.

Borse di studio, stage e tirocini professionali

La titolarità di borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale comporta la percezione di redditi che, sotto il profilo fiscale, sono assimilati a quelli da lavoro dipendente. Tuttavia, poichè non si tratta di svolgimento di un’attività lavorativa prestata dal soggetto con correlativa remunerazione, è prevista l’integrale cumulabilità con l’indennità NASpI.
Nei casi, invece, di assegnisti e dottorandi di ricerca titolari di borse di studio e assegni di ricerca, coperti anche dalla prestazione di disoccupazione DIS-COLL, l’importo spettante per la NASpI viene ridotto.
I compensi derivanti dalle suddette attività non possono superare il limite annuo di euro 8.000. In tale caso il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne, anche ove sia pari a zero.

Attività sportiva dilettantistica
I premi ed i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’U.N.I.R.E., dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto, costituiscono redditi diversi.
E’ prevista la piena cumulabilità di questi redditi con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’INPS comunicazioni relative all’attività svolta.

Prestazioni di lavoro occasionali
Le prestazioni di lavoro occasionali sono attività lavorative di tipo autonomo che danno luogo, nel corso di un anno civile per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro.
Tali compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione.
Il beneficiario della prestazione NASpI non è tenuto a comunicare all’INPS il compenso derivante dalla predetta attività.

Attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse
La percezione ordinaria dell’indennità è consentita fino al limite di reddito pari a euro 4.800.
Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASPI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

Amministratore, consigliere e sindaco di società
I compensi corrisposti ad amministratori, sindaci e consiglieri di società sono assimilati a redditi da lavoro dipendente, in presenza dei quali l’importo della prestazione viene erogata in misura ridotta entro il limite di reddito pari a euro 8.000.
Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

Socio di società di persone
Ai soci e i familiari e per i soci accomandatari che svolgono la loro attività con carattere di abitualità e prevalenza e sono iscritti alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti, la NASPI viene erogata in misura ridotta.
Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a euro 4.800.
Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, inviare apposita comunicazione all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività.

Soci di società di capitali
I redditi da capitale non sono riconducibili ad attività di lavoro dipendente o ad attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale: il beneficiario della NASpI titolare di redditi da capitale può dunque percepire la prestazione per intero.
Stesso trattamento spetta ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che partecipano agli utili spettanti.

Lavoro accessorio
In caso di prestazioni di lavoro accessorio:
- se il compenso percepito in ciascun anno civile non supera i 3.000 euro, l’indennità è interamente cumulabile;
· se i compensi percepiti per lavoro accessorio superano detto limite, ma si attestano al di sotto dei 7.000 euro per anno civile, la prestazione NASpI sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del compenso, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
Il beneficiario dell’indennità NASpI è in ogni caso tenuto a comunicare all’INPS, entro un mese rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante da tale attività.

Prestazione di lavoro intermittente
In caso di prestazione di lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata, l’erogazione della NASPI da parte dell’Istituto viene sospesa per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa, mentre può essere riconosciuta durante i periodi non interessati da prestazione lavorativa tra una chiamata e l’altra. In caso di prestazione di lavoro intermittente con erogazione della indennità di disponibilità, la NASPI potrà essere corrisposta soltanto se il reddito percepito dal lavoratore si attesta al di sotto degli 8.000 euro.
Il percettore di NASpI, che intenda avvalersi della possibilità di effettuare il cumulo tra il reddito derivante dal rapporto di lavoro intermittente e la prestazione di disoccupazione, è obbligato a comunicare all’Istituto, entro il termine di un mese dalla ripresa dell’attività lavorativa, il reddito annuo che prevede di trarre dalla stessa.

Incentivo all’autoimprenditorialità
Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo residuo del trattamento spettante e non ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
In particolare, l’incentivo all’autoimprenditorialità piò essere riconosciuto per:
- lo svolgimento di un’attività professionale esercitata da liberi professionisti, a prescindere dalla cassa previdenziale di appartenenza;
- l’avvio di un’attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola;
- la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
- la costituzione di società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. e S.p.A.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio;
- costituzione o ingresso in società di persone (S.n.C o S.a.S) - in analogia peraltro a quanto era già previsto per l’istituto dell’anticipazione in materia di indennità di mobilità (circ.n.70 del 30 marzo 1996) - in quanto il reddito derivante dall’attività svolta dal socio nell’ambito della società è fiscalmente qualificato reddito di impresa;
- costituzione o ingresso in società di capitali (S.r.L) in caso di svolgimento dell’attività a titolo di socio lavoratore.

Tabella di Sintesi

Tipologia di reddito Cumulabilità Limite di reddito
Lavoro occasionale Totale € 5'000,00
Lavoro dipendente Parziale € 8'000,00
Assegno di ricerca/dottorato Parziale € 8'000,00
Borsa di studio / tirocinio Totale Nessuno
Compenso da ASD Totale Nessuno
Compenso amministratore Parziale € 8'000,00
Libero professionista Parziale € 4'800,00
Socio di capitali Totale Nessuno
Socio di società di persone Parziale € 4'800,00
Socio di capitale + lavoro Parziale € 4'800,00
Compenso sindaco società Parziale € 8'000,00
Lavoro accessorio Totale € 3'000,00
Lavoro intermittente Parziale € 8'000,00


Fonte: IPSOA
http://www.ipsoa.it