Giocare d'anticipo. Quasi un imperativo per professionisti e contribuenti alle prese con vecchi e nuovi strumenti di accertamento. Soprattutto, in vista del prossimo 1° luglio quando gli atti impositivi in materia di imposte dirette e di Iva diverranno esecutivi decorsi sessanta giorni dalla relativa notifica.
Peraltro, fatta eccezione per gli studi di settore, in tutti gli altri casi analizzati (indagini finanziarie, redditometro, spesometro) ci si trova dinanzi a strumenti di accertamento che determinano l'inversione del l'onere della prova. Pertanto, l'ufficio mediante il semplice utilizzo dei diversi strumenti è dispensato dall'onere di provare ulteriormente la condotta evasiva e la “prova contraria” deve essere sempre fondata su adeguata documentazione: una ragione in più, quindi, per predisporre per tempo le linee difensive idonee a divincolare il contribuente da una morsa affatto gradevole. - Indagini finanziarie. Cominciamo con le indagini “finanziarie” che, in virtù delle modifiche normative degli ultimi anni, hanno acquisito speditezza e sono sempre più utilizzate dagli uffici. La lente del fisco si posa tanto sui “rapporti” quanto sulle singole “operazioni”: pertanto potranno essere scandagliate sia le movimentazioni effettuate su conti correnti, depositi titoli e quant'altro, sia le operazioni effettuate, anche una tantum, presso un qualsiasi operatore finanziario sul territorio nazionale. Tenendo conto che i versamenti e i prelevamenti, in assenza di prova contraria, si presumono rappresentativi di corrispettivi imponibili, al fine di superare questa presunzione legale occorre che sia il contribuente a fornire la prova liberatoria, specifica e analitica, dimostrando la riferibilità di ogni singola movimentazione a circostanze estranee all'attività svolta. Il che significa assumere come pratica di vita quotidiana quella di documentare sistematicamente ogni operazione «estranea», a nulla rilevando la causale delle spese. Per cui la donazione dei genitori al figlio per l'estinzione anticipata del mutuo o per l'acquisto di un'automobile è necessario che venga tracciata con bonifico e adeguata causale: beninteso, i flussi che alimentano la posizione del contribuente, tanto in entrata quanto in uscita, devono essere congrui anche con riferimento alla posizione dei soggetti mittenti e destinatari (diversamente l'ufficio può presumere una “triangolazione” o una corresponsione di ricavi o compensi “in nero”). Dovrebbe essere in via di risoluzione anche la problematica di dover riconciliare e giustificare anche centinaia di operazioni in un lasso temporale decisamente ristretto: le difficoltà a reperire nei tempi imposti dai verificatori la documentazione presso gli istituti di credito, in quanto gli archivi di questi ultimi non erano strutturati, sino al 2006, per tenere pronta evidenza di tutte le operazioni effettuate, dovrebbero essere ormai alle spalle con l'avanzata dei controlli sulle annualità successive. Per il contribuente è comunque opportuno predisporre, alla fine del periodo d'imposta, un prospetto che almeno per le operazioni effettuate mediante assegni bancari evidenzi, a seconda dei casi, traente, beneficiario e causale. - Accertamenti sintetici. Se dal punto di vista del rango delle presunzioni la questione non cambia, ossia è sempre il contribuente a dover fornire la prova contraria, quanto alla difesa, e alla sua anticipazione, le cose si complicano. Infatti, la giurisprudenza è inamovibile sul punto: al contribuente non è permesso sindacare il risultato al quale giungono i coefficienti che misurano la capacità contributiva e l'unica via di uscita è quella di dimostrare, peraltro documentalmente, entità e provenienza di flussi aggiuntivi al reddito disponibile che hanno permesso il sostenimento del tenore di vita o l'incremento patrimoniale. Pertanto, anche in questo caso occorre tracciare qualsiasi fonte finanziaria “esterna”. Il paradosso che è con l'acquisizione di un bene mediante il ricorso all'indebitamento rilevano soltanto i canoni o le rate corrisposte nell'anno: se non fosse, però, che il bene acquisito comunque di per sé rileva ai fini della tabella ministeriale – nel «vecchio» strumento un'abitazione gravata di mutuo è “favorita” soltanto con un coefficiente moltiplicatore inferiore ma sconta la sommatoria delle rate annue pagate – e allo stesso tempo sembra che si verifichi con la nuova versione del redditometro. In casi del genere, quindi, non resta che aggrapparsi alla famiglia e al «quoziente reddituale» che, almeno in materia di accertamento sintetico, ha trovato diritto di cittadinanza (circolare n. 47/E del 2007).
Fonte: Il Sole24Ore di Carlo Nocera |
|
|