In caso di società estinta, l'avviso di accertamento è nullo se notificato al liquidatore «in qualità di ultimo legale rappresentante», anziché ai soci, nei limiti delle proprie quote.
È questo il principio sancito nella sentenza n. 94/03/11 della Ctp di Milano. La pronuncia ha precisato che la cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società, con la conseguente perdita dei poteri rappresentativi dei liquidatori e degli amministratori i quali, pertanto, non possono stare in giudizio. Una volta estinta la società, dunque, l'ufficio non può notificare l'avviso di accertamento all'ex liquidatore, ma soltanto ai soci fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Questo deriva dall'articolo 2495 del Codice civile, secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese determina automaticamente l'estinzione della stessa ed eventuali creditori, dopo tale estinzione, possono rivalersi esclusivamente nei confronti dei soci della società e nei limiti delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, ovvero del liquidatore se ad esso è imputabile il mancato pagamento. Inoltre, la domanda dei creditori può essere notificata, sempre ai soci o al liquidatore, presso la sede sociale se ciò avviene entro un anno dalla cessazione della società. La vicenda riguardava la notifica di un avviso di accertamento per l'anno 2004 con cui venivano accertati in capo a una società cessata maggiori ricavi in base alle risultanze da studi di settore, il liquidatore impugnava l'atto disconoscendo il valore dello studio come strumento su cui fondare l'accertamento, ed eccependo, in via preliminare, violazione dell'articolo 2495 del Codice civile. Il ricorrente, infatti, sosteneva che in base alla predetta disposizione, i creditori sociali rimasti insoddisfatti potessero far valere le loro ragioni nei confronti dei soci. L'ufficio si costituiva in giudizio ritenendo invece che la cancellazione della società, di cui il ricorrente era socio e liquidatore, non ne determinava l'estinzione in presenza di rapporti giuridici pendenti. Uniformandosi alla giurisprudenza precedente e attenendosi al contenuto letterale della disposizione all'articolo 2495 del Codice civile, la Ctp di Milano ha accolto il ricorso statuendo che l'avviso di accertamento in capo ad una società estinta deve essere notificato, a pena di nullità, ai soci in proporzione alle somme percepite in base al piano di riparto e non all'ex liquidatore, in qualità di ultimo rappresentante legale. L'orientamento dei giudici milanesi trova conferma, in altre pronunce di merito e legittimità. In particolare, le sezioni Unite della Cassazione, con le sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 22 febbraio 2010, hanno stabilito che la cancellazione della società dal registro delle imprese determina la cessazione della stessa, e dunque l'estinzione, indipendentemente da creditori (pubblici e privati) non soddisfatti, e che tale previsione vale oltre che per le cancellazioni avvenute prima del 1° gennaio 2004, anche per tutti i tipi di società, e dunque anche quelle di persone.
Fonte: Il Sole24Ore di Rosanna Acierno |